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Introduzione al piano di classifica
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Il
rinnovato quadro legislativo della bonifica in rapporto alla contribuenza e alla
classifica degli immobili
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Il
contesto normativo.
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La
nozione di bonifica ha assunto nel nostro ordinamento un
significato che è venuto col tempo
sviluppandosi e arricchendosi; profonde modifiche hanno subito anche i diversi
istituti giuridici ad essa connessi.Come problema autonomo e generale non fu
affrontato dalla Legge sui lavori pubblici del 1865 che si limitò a porre a
carico dei proprietari i lavori di scolo artificiale e di bonifica dei terreni.
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Negli anni che seguirono furono emanati molti provvedimenti che ebbero
però ad oggetto esclusivamente la bonifica di singole ed individuate zone.
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Soltanto nel 1882 si giunse alla prima legge sulla bonifica di carattere
generale (c.d. Legge Baccarini) che affrontò il problema esclusivamente in una
visione di sistemazione idraulica (bonifica idraulica) e per un fine
prevalentemente igienico cioè antimalarico.
Il suo scopo dichiarato era quello di eliminare il paludismo attraverso
la costruzione di opere idrauliche atte ad assicurare il regolare deflusso delle
acque.
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Tra la fine del secolo
scorso ed i primi dell'attuale tale
ristretto concetto di bonifica cominciò ad essere superato con l'introduzione
nella legislazione della concezione "della bonifica come opera volta a
determinare insediamento di uomini e miglioramenti agricoli, indipendentemente
dal fatto che i terreni fossero o no "paludosi" e del concetto
"del bonificamento obbligatorio dei fondi, secondo piani tecnici approvati
dal Ministero" (Bandini).
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La
nozione di bonifica in questo periodo cominciò a svilupparsi in una duplice
direzione : stretta connessione fra opere idrauliche ed opere agrarie
nell'unitarietà dell'intervento di bonifica a carattere pubblico-privato;
ricomprensione sempre più vasta di opere ed interventi ritenuti necessari al
riassetto di territori per qualunque causa dissestati (Moschella).
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La legislazione del periodo bellico e postbellico, in particolare quella
del biennio 1923-1924, rafforzò detti orientamenti talchè "in sostanza
venne superato lo stadio esclusivamente idraulico ai fini del risanemento
igienico... per comprendere altre opere oltre quelle già indicate dal T.U. del
1900, eseguibili ai fini del bonificamento (in particolare opere irrigue) anche
se arrecavano il solo beneficio economico"(Bagnulo).
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Come è stato autorevolmente osservato (Serpieri), con il T.U. del 1923
"è ormai pienamente acquisito il concetto che lo scopo della bonifica non
è realizzabile se non allargandola a comprendere, oltre le opere di
prosciugamento, tutte le altre occorrenti al generale riassetto idraulico del
territorio, nei riguardi tanto
della difesa quanto della utilizzazione delle acque, e se non assicurando
inoltre l'integrazione agricola della bonifica idraulica".
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Nel
corso di quaranta
anni, dunque, la legislazione si andò evolvendo da una concezione di bonifica a
scopo igienico ad una di integralità di bonifica idraulica e quindi agraria e
verso quella che sarebbe divenuta bonifica integrale intesa come
"redenzione mediante l'esecuzione di opere volte a conseguire rilevanti
vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, di quelle parti del
territorio nazionale che, per dissesto idrogeologico o per altre cause fisiche o
sociali, si trovassero in condizioni arretrate di coltura ed apparissero
suscettibili di notevoli miglioramenti" (Bagnulo).
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Il T.U. del 1933 costituisce la sintesi razionale ed organica di tutta la
precedente normativa attinente la bonifica e segna il culmine dell'intervento
statale nei confronti dell'assetto e dell'economia dei territori agricoli.
Nelle disposizioni del T.U. la bonifica integrale assume due aspetti :
quello della bonifica propriamente detta, cioè della radicale trasformazione in
base ad un piano generale dei lavori di un intero territorio (comprensorio),
mediante una coordinata azione, pubblica e privata, resa obbligatoria dallo
Stato per conseguire rilevanti fini economici e sociali, e quello del
miglioramento fondiario effettuato a cura dei proprietari, singoli od associati,
con il contributo dello Stato.
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Dalla
lettura delle attività e degli interventi contemplati emerge chiaramente
l'ampiezza degli obiettivi assegnati alla bonifica.
Fondamentali certamente sono quelli agricoli, ma in un contesto attinente
direttamente le risorse idriche e la difesa del suolo.
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Se dunque l'intervento di bonifica ai sensi del R.D. n. 215 è orientato
primariamente allo scopo di produzione dei suoli, esso riguarda anche l'acqua in
quanto tale (difesa delle acque e buon regime - uso dell'acqua a scopo
produttivo fondamentalmente attraverso la irrigazione - usi civili sia pur
riferiti alle sole zone rurali) e la conservazione e difesa del suolo (canali di
scolo - sistemazioni idraulico naturali e artificiali - rinsaldamento delle
pendici - rimboschimento, ecc.).
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Molte
sono state le modifiche e le integrazioni introdotte nel dopoguerra al T.U. del
1933 e numerosi sono stati i provvedimenti che si richiamano alla legge
fondamentale sulla bonifica come ad esempio quelli sulle aree depresse e sulla
riforma fondiaria.
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In particolare
va ricordata la Legge 25 Giugno 1952, n. 991, che innesta sulla previgente
disciplina in materia di boschi e di territori montani (R.D. n. 3267/1923) ed in
materia di bonifica il nuovo ordinamento della bonifica montana e dei
corrispondenti organismi consortili. Essa
consentì di classificare e delimitare in comprensori di bonifica montana
ampi territori dissestati sia sotto il profilo fisico come economico, per
i quali fu stabilito un sistema di provvidenze, agevolazioni ed interventi a
totale carico pubblico, contestualmente ampliando la categoria delle opere di
bonifica di competenza dello Stato (Desideri).
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Fino alla fine degli anni sessanta tuttavia i diversi provvedimenti
legislativi che si sono succeduti non hanno inciso sui caratteri fondamentali
del R.D. n. 215; lo stesso dicasi
per le finalità, i compiti ed il ruolo svolto dai Consorzi.
A partire da detto periodo di tempo alcune funzioni cessano di essere
esercitate (es. In materia di elettrificazione), altre
trovano una più ridotta
esplicazione (es. viabilità - acquedotti), mentre il progressivo e ormai
consolidato sviluppo del Paese, con gli intervenuti processi di urbanizzazione
ed industrializzazione comportano per la bonifica una rivisitazione del proprio
ruolo.sistema di opere di regimazione idraulica e specificatamente di scolo
diventa centrale per la difesa dalle inondazioni non solo dei terreni agricoli
ma di tutto il territorio a qualunque uso adibito;
si mostra importante al fine dell'abbattimento dei carichi inquinanti dei
corsi d'acqua naturali; costituisce
spesso lo strumento per il trasporto di grandi quantità di acque reflue dei
centri urbani e degli stabilimenti industriali. L'originario principale anche
se, come si è visto, non esclusivo scopo agricolo della bonifica rimane, ma
comincia a perdere la sua puntuale identità per acquisirne una di più ampio
respiro e di interesse generale. La bonifica viene cioè vieppiù assumendo
imprescindibili compiti di difesa complessiva
del suolo e delle sue risorse per fini d'interesse pubblico sempre meno
settoriali. Tale processo di
mutamento si accentua temporalmente in concomitanza con l'attuazione
dell'ordinamento regionale e viene parzialmente recepito e rilanciato dalla
stessa produzione legislativa regionale.
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Come
è noto infatti, le competenze in tema di bonifica sono diventate di
attribuzione regionale. Un primo parziale decentramento fu attuato nel 1972 ad opera
del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, concernente la materia dell'agricoltura e
foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne, che trasferì alle
regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e
montana, comprese quelle già esercitate dallo Stato nei confronti dei Consorzi;
la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria,
l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica, le opere di
bonifica, con esclusivo riferimento tuttavia
all'ambito del territorio regionale. Lo Stato infatti si riservò,
oltre la classificazione e declassificazione dei comprensori di prima categoria,
tutte le funzioni di rilievo ultraregionali - riguardanti cioè opere,
classificazione, comprensori, piani, consorzi a dimensione interregionale - che
furono ritenute d'interesse nazionale.
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La frammentarietà, la disorganicità, i limiti di tale iniziale
devoluzione di compiti sono stati successivamente superati dall'emanazione del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che attuò un consistente trasferimento di
competenze dallo Stato e dai molteplici enti pubblici operanti nei vari settori
e a vario livello, alle Regioni e agli enti locali, stabilendo una
ricomposizione-trasformazione decentrata di funzioni pubbliche.
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Tale decreto delegato, operando una rilettura dell'elenco contenuto
nell'art. 117 della Costituzione, ha ridefinito, secondo aggiornati criteri
funzionali, le materie di competenza regionale che così determinate sono state
raggruppate in quattro settori organici; nel
novero delle funzioni riguardanti il settore dello "sviluppo
economico" di cui al titolo IV sono state indicate anche quelle relative
alla bonifica (artt. 66,69 e 73). A
decorrere dal 1° gennaio 1978 le Regioni risultarono cioè titolari
dell'insieme di funzioni concernenti la bonifica
integrale e montana, nonchè i Consorzi e gli altri enti e gestioni operanti in
materia di bonifica, anche di carattere interregionale, e cioè di tutte
le funzioni in precedenza trattenute dallo Stato.
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Se l'ampio decentramento di poteri attuato dal D.P.R. n. 616 anche in
questo settore costituisce il dato più appariscente, va nondimeno evidenziato
il senso qualitativo del mutamento introdotto.funzioni in materia di bonifica
s'inseriscono in un contesto di competenze trasferite riguardanti la difesa,
l'assetto e l'utilizzazione del suolo, la tutela dell'ambiente, la protezione
della natura, la difesa, la tutela e l'uso delle risorse idriche in ordine a
cui le regioni a statuto ordinario vennero ad assumere un ruolo centrale
: quello cioè di enti di governo preposti alla gestione sistematica e
programmata del territorio e delle sue risorse.
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Tale complessivo e organico assetto di funzioni ha reso possibile una
produzione legislativa regionale di riforma in materia di bonifica (L.R. 42/84,
L.R. 16/87) che si è andata affiancando alla precedente e tutt'ora vigente,
quanto meno nelle sue disposizioni di principio, disciplina statale (R.D.
215/33; L. 991/52; ecc.). A
sua volta detta normativa regionale di riforma va letta ed interpretata tenendo
conto sia della più recente legislazione nazionale
in tema di territorio, paesaggio, ambiente, acque, suolo, aree protette (cfr.
ad es., L. 431/85; L. 349/86; L. 183/89; L.
305/89; L. 394/91; D. Leg.vo
275/93) sia della restante disciplina regionale come ad esempio quella in tema
di pesca, di forestazione, di opere acquedottistiche, di vincoli paesaggistici
ed ambientali, di parchi, di lavori pubblici d'interesse regionale e locale, di
controllo sugli atti e sugli enti,
che contengono disposizioni modificative o comunque direttamente incidenti od
interferenti sulla disciplina settoriale della
bonifica cui sopra si è fatto riferimento.
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L'attività amministrativa dei Consorzi, quella di esecuzione di opere e
d'interventi, ha inoltre dovuto confrontarsi con la recente legislazione
generale di riforma in tema di procedimento amministrativo, di accesso agli
atti, di appalti. Numerosissime risultano quindi le novità
introdotte negli ultimi anni che hanno inciso su aspetto qualificanti della
bonifica, ridefinendone obiettivi e campo d'azione, modificando la veste
istituzionale dei Consorzi e la loro organizzazione, la rete delle relazioni
istituzionali con vecchi e nuovi enti, apparati e soggetti preposti a settori
interferenti (es. apparati regionali alla difesa del suolo - autorità di
bacino).
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Di esse in
questa sede non si dà compiutamente conto, ma ci si limita ad una sintetica e
congiunta descrizione delle leggi regionali 42/84 e 16/87 soffermandosi sui dati
normativi e sugli elementi fattuali che sostanziano la necessità della
revisione e dell'aggiornamento dei piani di classifica.
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Il
rapporto fra il nuovo processo di riforma e la redazione del piano di
classifica
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Aspetti specifici
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La Legge Regionale n. 42/84, il cui disposto
normativo risente dell'originaria collocazione in un
progetto di legge di carattere generale sulla difesa del suolo e sulle
risorse idriche e forestali (non ancora approvato) e la successiva Legge n.
16/87, che detta disposizioni integrative della prima, hanno avviato un
significativo processo di riforma del sistema di organizzazione e di gestione
dell'attività di bonifica che appare rispondente alle condizioni fisiche e
geografiche del territorio e attento alle realtà storiche e sociali che ne
hanno tipicizzato l'evoluzione.
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Gli
aspetti caratterizzanti tale riforma riguardano la stessa definizione della
bonifica ed i suoi fini (art. 1, L. 42), la classificazione pressochè completa
del territorio (art. 3 L. 16), la ridelimitazione con riferimento ai principali
bacini idrografici dei comprensori di bonifica (artt. 5, 11 L. 42 e art. 3, L.
16), il riordino dei Consorzi con la soppressione degli enti di bonifica montana
(art. 11, L. 42), la fusione e l'incorporazione di un solo soggetto sui nuovi
individuati comprensori (art. 28 L. 42 e art. 3 L. 16), la soppressione dei
consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione, nonchè di ogni altra
forma non consortile di gestione della bonifica (art. 4, L. 16), i comprensori
ed i consorzi interregionali per i quali si sono ricercate e, nel caso della
Lombardia e della Toscana, definite delle intese (artt. 73 e 8 DPR 616, art. 1
L. 16/87). Ed ancora la
composizione del Consiglio dei Delegati, ridenominato Consiglio di
Amministrazione, in cui entrano a
far parte di diritto rappresentanti nominati dagli enti locali (art. 15 L. 42),
la ripartizione dell'assemblea dei consorziati in quattro sezioni elettorali la
prima delle quali riservata ai titolari dei soli immobili extragricoli (art. 16,
L. 42), il sistema di elezione ispirato alla proporzionale con l'introduzione
fortemente innovativa costituita dal voto pro-capite (art. 16 L. 42),
l'adeguamento degli statuti ad uno schema tipo adottato dalla Regione (art.
30).altresì l'abolizione del piano generale di bonifica sostituito da programmi
poliennali di bonifica ed irrigazione (art. 6 L. 42) da raccordarsi con gli
strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione economica,
l'individuazione della figura del Consorzio speciale (art. 21 L. 42), da
ricondursi peraltro al genus dei Consorzi di secondo grado di cui all'art. 57
del R.D. 215, il sistema di controlli sugli atti sia di legittimità che di
merito, delegato alla Provincia (art. 18 e 23 L. 42), sostituitivo e sugli
organi mantenuto in capo alla Giunta (art. 20), radicalmente modificato dalla
recente Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 in tema di controllo sugli enti
locali e sugli enti dipendenti dalla Regione che ha ridotto le categorie degli
atti soggetti al controllo, abolito quello di merito e conferito detta
competenza al Comitato regionale di cui all'art. 130 Costituzione.
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La
legislazione
regionale ha infine accentuato, con riferimento alla natura giuridica dei
consorzi, sulla quale da tempo ferve un ampio dibattito (ripercorso da ultimo da
C.Lega), il carattere istituzionale di tali enti, come è dimostrato dalla L.R.
7/92 sopra richiamata, dalla partecipazione negli organi amministrativi dei
rappresentanti degli enti locali, dal riconoscimento che l'attività dei
consorzi reca beneficio all'intera
collettività ed al connesso principio della partecipazione pubblica ai costi di
gestione attraverso l'erogazione di contributi in conto manutenzione delle
opere.
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Il
processo di riforma voluto dal legislatore, operativamente avviato nel
1987; è tuttora in corso, ma ha già
superato significative fasi, anche per merito dell'importante contributo in
proposte e pareri elaborati dalla commissione consultiva per le bonifiche,
organo della Regione in cui sono rappresentati i molteplici interessi coinvolti
nel settore. Quelle già acquisite
sono principalmente costituite : dalla classificazione ai fini della bonifica del territorio regionale non
classificato; dalla
delimitazione dei nuovi comprensori e dalle intese concluse con altre regioni
per quelli di carattere ultraregionale; dal
riordino degli enti; dall'approvazione
dei nuovi statuti consortili; dall'elezione
degli organi di amministrazione ordinaria;
dalla predisposizione dei nuovi regolamenti organici; dalla soppressione
di alcuni consorzi idraulici, di scolo e irrigazione e dal superamento di alcune gestioni non consortili come
quella curata dall'ente regionale di sviluppo agricolo. Al completamento del disegno
riformatore mancano ancora alcuni tasselli importanti, fra cui si colloca
il piano di classifica per il riparto della contribuenza.
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L
'elaborazione di un nuovo piano o, se si preferisce, la sostanziale
revisione e l'aggiornamento di quello esistente, anche per il Consorzio della
Bonifica Renana si rende necessario sia per motivi di fatto che di diritto.
aspetti causali determinanti a questo fine e fra loro interdipendenti
sono fondamentalmente due e possono
essere individuati nella classificazione dell'intero territorio e nella
bacinizzazione del Comprensorio. L'art.
3 della L.R. 23 aprile 1987, n. 16
ha classificato "tutto il territorio della Regione" di bonifica di
seconda categoria, ad esclusione delle aree golenali riferite ad opere
idrauliche di seconda e terza categoria (artt. 5 e 7 R.D. 523/1904),
lasciando ferme le classificazioni esistenti alla data di entrata in
vigore della legge, già adottate con provvedimenti statali.
Con riferimento al Consorio della Renana,
la norma in questione riguarda un'ampia area non classificata di 1°
categoria che viene ricompresa nel comprensorio di bonifica di nuova
delimitazione, mentre per il restante territorio sono mantenute ferme le
precedenti classifiche di bonifica montana e di prima categoria e riconfermate
con forza di legge quelle di seconda categoria, a suo tempo adottate con atti
amministrativi.
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Poichè
prima della L.R. 16/87 l'85,1% del
territorio consorziale (159.680 ha) era ricompreso in comprensori di bonifica
integrale e montana, la classificazione è stata estesa al restante 14,9% del territorio (27.923 ha).
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Ciò è avvenuto non per una astratta ragione di completezza del sistema,
ma, come recita il primo comma del citato art. 3, "al fine di conseguire il
necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati per la
sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva
dei terreni e delle acque". scopo cioè di rendere possibile un'armonica e omogenea
azione di bonifica sull'intero territorio.
Il legislatore regionale ha infatti ritenuto che la preesistente rete di
comprensori fosse incongruente ai fini di una coordinata realizzazione degli
interventi di bonifica. Tutto ciò, tanto in considerazione della separazione
tra le aree montane e le sottostanti aree di pianura, quanto in considerazione
del fatto che le delimitazioni comprensoriali preesistenti non risultano
coincidenti con i bacini dei principali corsi d'acqua e presentavano vuoti
proprio nei punti più delicati e
vulnerabili per la corretta regimazione idraulica dei terreni e per
l'allontanamento delle acque, specie delle aree urbane, vale a dire nei punti di
congiunzione tra montagna e pianura.
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L'escludere
dalla classificazione di bonifica dette aree sarebbe stato del tutto
irragionevole una volta accettata e fatta propria dalla precedente L.R. 42/84 la
versione unitaria di bacino e l'imprescindibile necessità di coordinamento
degli interventi sui terreni di montagna e di pianura.
La nuova delimitazione comprensoriale
a scala di bacino idrografico costituisce infatti,
accanto alla classificazione dell'intero territorio, la correlata ragione della
necessità di adottare un nuovo piano di classifica. Prima di soffermarsi su
tale aspetto è opportuno sottolineare che la disposizione di cui all'art. 3 è
passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con
sentenza n. 66/92. Conviene
altresì osservare che le aree di nuova classifica comportano per il Consorzio
un'attività di conoscenza, di acquisizione e gestione di dati e di verifica delle interdipendenze con le aree contermini.
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Il Consorzio infatti ha già provveduto ad attivare un sistema
informativo territoriale, comprendente queste aree, nel quale sono contenuti
tutti i dati idrologici,
geopedologici, catastali, geografici e ambientali, anche ai fini della
programmazione degli interventi di bonifica e irrigazione. Va detto infine che
in talune di queste aree di nuova classifica
(ex terzo distretto) il Consorzio provvede già da tempo, su mandato dei
consorziati, alla manutenzione della rete scolante.
La classificazione e l'inclusione nel Comprensorio non produce comunque
di per sè l'assoggettamento degli immobili al contributo di bonifica che si
legittima solo in presenza di un
beneficio attuale o potenziale, come è puntualmente descritto al successivo
paragrafo 2.4.4.
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Circa la
bacinizzazione dei comprensori si deve osservare che la legislazione regionale
si è ispirata alla necessità
d'impostare i problemi della regimazione idraulica e della difesa del suolo
considerando, nella sua interezza ed
unità, il territorio ricadente entro i limiti di ciascun bacino ; ciò in
armonia con le proposte avanzate
nei primi anni '70 in sede di Commissione De Marchi, di Conferenza nazionale
delle acque, di indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, curata dalle
Commissioni agricoltura e lavori pubblici del Senato.
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La Legge regionale 2
agosto 1984, n. 42 fa infatti riferimento, ai fini della bonifica, al criterio
di "unità idrografica" costituita cioè da "un bacino, più
bacini idrografici o parte di essi" (art. 11, secondo comma) che appare più
significativo di quello di bacino idrografico.
Dette unità devono essere caratterizzate dall'elemento dell'omogeneità
della continuità del territorio (art. 5) e devono rispondere ai requisiti di
funzionalità (art. 5 - 11 e 12) nella gestione degli interventi per la bonifica
idraulica e montana, nonchè per la tutela e l'utilizzazione delle risorse
idriche di cui agli artt. 3 e 4 della stessa Legge.concetto di unità
idrografica che si ricava dalla legislazione regionale fa perno su due elementi
inscindibili, costituiti dall'omogeneità idrografica e dalla funzionalità che
deve intendersi riferita oltre che
alla realizzazione degli interventi, alle ampiezze territoriali, alle dimensioni
e all'operatività degli enti. Detta
scelta ha comportato il superamento della nozione di comprensorio omogeneo
(sotto il profilo agrario ed economico sociale) e settoriale quale prefigurato
dalla legislazione statale del 1937, l'unificazione montagna-pianura, con la
soppressione dei consorzi di bonifica montana di cui alla Legge 991/52, la
ridelimitazione territoriale dei preesistenti comprensori e il riordino
istituzionale ed organizzatorio degli enti esistenti. Si prevede infatti l'istituzione di un solo consorzio di
bonifica su ogni comprensorio a scala di unità idrografica cui trasferire anche
funzioni e compiti delle sopprimende c.d. gestioni atipiche della bonifica.
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Un tal modello di comprensorializzazione e di riordino, nonchè la
strettamente collegata classificazione dell'intero territorio, comportano, come
si è già osservato, la necessità di rivisitare anche
il finora vigente piano di classifica.
Non è questo per altro l'unico effetto.
L'opzione di un comprensorio a scala di bacino (rectius di unità
idrografica) e di carattere generale ha inciso anche sugli strumenti
tradizionali di pianificazione predisposti dai Consorzi.
Il piano di bonifica è infatti stato abolito e sostituito (ex art. 6
L.R. 42) da programmi poliennali di bonifica e di irrigazione- elaborati dai
Consorzi ed adottati dalle Province (artt. 14, 23) - che devono correlarsi a
quelli che la legge regionale definisce piani di unità idrografica e che a
seguito della entrata in vigore della legge sulla difesa del suolo devono
intendersi come piani di bacino.
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Elementi
per una lettura integrata della normativa con specifico riguardo alle funzioni
consortili
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I
compiti e i fini della bonifica sono andati nel corso dei decenni
modificandosi ed adattandosi alle esigenze via via poste dallo sviluppo
economico-sociale, lo stesso dicasi per
il ruolo svolto dai Consorzi di bonifica, per la loro natura giuridica, e per la
loro collocazione nel contesto istituzionale ed amministrativo.questa sede si
tenterà di cogliere il senso del mutamento intervenuto con esclusivo
riferimento alle attribuzioni ed al ruolo svolto dalla bonifica, in un'ottica
cioè limitata rispetto ai problemi sopra indicati
e accennando solo marginalmente all'evoluzione della situazione di fatto.
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Questa scelta è motivata dalla circostanza che, a
fronte dell'esplicazione dei compiti, si collocano i diversi benefici che
l'attività di bonifica arreca, i quali, a loro volta assumono rilievo per il
piano di classifica e costituiscono una delle condizioni che legittimano
l'imposizione contributiva.
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Per
individuare i compiti e più in generale le finalità
della bonifica occorre tener presente in primo luogo la legislazione statale (in
particolare R.D. 215/33, artt. 857-865 C.C.; art. 44 Cost.; L. 991/52; DPR 11/72
e DPR 616/77; L. 183/89) e quella regionale (oltre le leggi 42/84 e 16/87 la
legislazione forestale, sulla pesca, sulle opere idrauliche) ed in secondo luogo
gli statuti consortili.'esame di detta normativa consente di affermare che da
ultimo sono emersi i due seguenti aspetti :
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1)
una rideterminazione delle finalità della bonifica nel più ampio
concetto della difesa del suolo e dell'ambiente e della tutela ed utilizzazione
delle risorse idriche con conseguente ridefinizione quantitativa delle funzioni
affidate ai Consorzi;
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2)
la diversa caratterizzazione qualitativa che l'esercizio di tradizionali
o di più recenti funzioni viene ad assumere per effetto del mutato contesto
territoriale (unità idrografica) e funzionale (piani di bacino - piano
paesistico - vincoli ambientali, ecc.) in cui le medesime devono essere
espletate.
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Questa
conclusione, che sarà in seguito meglio chiarita necessita di
motivazione; procediamo con ordine.
La bonifica, nell'assetto raggiunto e definito con il R.D. del 1933,
aveva assunto la spiccata connotazione di attività volta alla gestione
integrale del territorio; essa consisteva cioè in un corpo organico di
interventi pianificati in riferimento alla difesa e allo sviluppo di vaste aree
territoriali e con finalità principalmente legate all'uso agricolo, in quel
tempo quasi esclusivo, del suolo e delle acque.
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Le modifiche introdotte nel
dopoguerra al T.U. del 1933 non hanno inciso sui suoi caratteri fondamentali così
come in piena sintonia risulta essere la legislazione sulla bonifica montana del
1952. Si può quindi affermare che
fino alla fine degli anni sessanta l'originario disegno non è stato intaccato,
così come gli strumenti di pianificazione e programmazione ed il complesso dei
compiti attribuiti alla bonifica che avevano per oggetto principale la
progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione
di opere ed interventi pubblici di varia natura, il coordinamento di
questi con quelli da effettuarsi a carico dei privati ed il controllo sulla loro
effettiva realizzazione, la vigilanza sulle opere e sul territorio
comprensoriale, l'attività di assistenza a favore dei consorziati.
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In
particolare le opere e gli interventi pubblici previsti dai due capi normativi
sopra richiamati possono così essere indicati : opere idrauliche e di
navigazione interna; opere di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e
di rinsaldamento delle relative pendici; opere
di sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
opere di bonificazione di laghi, stagni, paludi, terre paludose e
deficienti di scolo; opere di
provvista di acqua potabile; opere di difesa delle acque; opere di provvista e di utilizzazione agricola delle
acque; opere di sistemazione
dei corsi d'acqua di pianura; opere di difesa dal mare, consolidamento
delle dune e piantagioni di alberi frangivento;
opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi; opere
per la distribuzione di energia elettrica;
opere stradali; opere
edilizie o di altra natura d'interesse comune del comprensorio o di una parte
notevole di esso.
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Da questa elencazione, pur sommaria, si evince l'ampio spettro
di azione assegnata alla bonifica; emerge
che lo scopo principale era costituito dalla difesa, dalla conservazione e dalla
valorizzazione del suolo a scopi produttivi, ma si percepisce anche la rilevante
incidenza del suo ruolo sull'assetto complessivo del territorio e sulla sua
infrastrutturazione, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle
agricole di pianura. Sulla base della richiamata normativa l'attività di
bonifica ha svolto interventi continui e coordinati tesi a perseguire di mano in
mano, a fronte del manifestarsi di sempre nuove esigenze, più alti livelli di
stabilità e sicurezza idraulica dei suoli e di ordinata
regimazione delle acque, nonchè una più adeguata disponibilità della
risorsa idrica necessaria a soddisfare i crescenti livelli evolutivi della
società e dell'economia.
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Gli
equilibri via via raggiunti per la sistemazione ed il contenimento dei fenomeni
fisici naturali e per la
compatibilità tra modi di uso del suolo e delle acque si sono però venuti
incrinando con l'espandersi dell'uso
urbano, industriale e infrastrutturale del territorio e con la trasformazione di
quello agricolo. Lo sviluppo
sociale ed economico degli ultimi decenni ha infatti evidenziato una forte
trasformazione nelle destinazioni d'uso del territorio extraurbano e quindi
una caduta della tradizionale distinzione tra territorio urbano e
territorio rurale; la crescita di una generalizzata interdipendenza tra
territorio urbano ed extraurbano, il progressivo ingigantirsi degli effetti
negativi dello sviluppo industriale (degrado ambientale, inquinamento, rifiuti,
esigenze di maggior sicurezza del suolo e così via).
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Tale nuova situazione ha avuto un impatto sull'attività di bonifica e
quindi sul ruolo degli enti ad essa preposti.
Basti ad esempio pensare che per un verso essa ha comportato il
superamento di alcuni degli interventi tradizionali della bonifica
(elettrificazione rurale, approvvigionamento potabile, viabilità rurale), e per
un altro il doversi far carico o il subire gli effetti della situazione creatasi
(l'urbanizzazione e l'industrializzazione,
con il progressivo aumento delle superfici
impermeabilizzate, hanno comportato lo scarico nei canali di bonifica di
crescenti quantità di acqua,
spesso non compatibili con la capacità di portata dei reticoli artificiali di
deflusso e sovente di cattiva qualità; ricorrenti
si sono fatte le richieste di acqua a fini di tutela igienica e di salvaguardia
ambientale). L'attività di bonifica è venuta sempre di più
caratterizzandosi come una serie di interventi finalizzati alla
salguardia degli interessi non solo delle pur prevalenti utilizzazioni agricole,
ma dell'intero territorio comunque utilizzato.
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In conclusione, la riduzione delle aree destinate in varie forme ad usi
tradizionalmente riconducibili all'attività agricolo-forestale, il crescente
interesse di altri settori per l'uso del suolo e delle acque (industrie,
infrastrutture, tempo libero, ambiente naturale) nonchè gli altri fenomeni
sopra accennati e, sul piano istituzionale e normativo, il decentramento
regionale, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente, la legislazione di tutela
paesaggistica e di salvaguardia ambientale hanno determinato una realtà
operativa e giuridico-istituzionale diversa rispetto a quella in cui la bonifica
integrale aveva avuto origine e si era sviluppata fin sul finire degli anni '60.
Il novum è stato in buona parte colto dalla normativa regionale di
riforma che ha anche anticipato assetti, orientamenti e linee di tendenza
sviluppati e precisati dalla successiva legislazione statale in tema di suolo e
di acque. Ne sono un chiaro esempio, come si è già rilevato commentando le
leggi 42/84 e 16/87, l'intervenuta classificazione dell'intero territorio
regionale, la delimitazione dei comprensori riferita ad unità idrografiche, la
presenza negli organi amministrativi dei consorzi di rappresentanze nominate
dagli enti locali territoriali, il finanziamento pubblico di una parte, anche se
esigua, degli oneri sostenuti dal Consorzio per
la manutenzione delle opere; il
raccordo fra gli strumenti di programmazione dell'attività di bonifica con la
pianificazione territoriale e la programmazione economica a scala regionale e di
ente intermedio. Ancor più
significativa è la collocazione della
bonifica come parte essenziale della difesa del suolo e i fini ad essa
attribuiti di salvaguardia,
valorizzazione e promozione del corretto uso del suolo e dell'acqua e di
protezione e tutela delle risorse naturali.
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A questo proposito è significativo
il disposto dell'art. 1 della Legge regionale 42/84 che recita : "La
Regione Emilia Romagna riconosce, promuove ed organizza l'attività di
bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e
di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della
valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare
riferimento alle risorse idriche". Tale formulazione rende bene il senso
dell'evoluzione intervenuta : l'originario
fine principale è stato affiancato da altri scopi che si collocano
sullo stesso piano e
assumono la medesima importanza : difesa del suolo, equilibrato sviluppo del
territorio, tutela e valorizzazione dei beni naturali ed in particolare delle
risorse idriche. Evoluzione che,
quanto alla collocazione della bonifica e ai suoi fini, è stata puntualmente
colta dalla Corte Costituzionale che afferma : ".... poichè
le funzioni concernenti la bonifica sono dirette al consolidamento e alla
trasformazione di un territorio sul quale si esplicano
varie altre attività rivolte a fini identici od omologhi, esse
costituiscono un settore
della generale programmazione del territorio, e più precisamente, di
quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo con particolare
interesse verso l'uso di risorse idriche : un settore, il quale presenta
molteplici aspetti di connessione con altre materie assegnate alle competenze
regionali", ed ancora "...... l'ampiezza e la generalità dei fini che
tanto il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 1, secondo comma), quanto l'art.
857 cod.civ. prepongono alle attività di bonifica, rivelano chiaramente come
queste ultime siano configurate dalle leggi statali come una delle varie forme
di intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate degli
scopi ritenuti ormai superati o
anacronistici (come quelli demografici o di colonizzazione), costituiscono gli
obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessa opera di
programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi
stabiliti".
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La bonifica, così intesa, è rimasta collocata, anche a
livello regionale, nell'ambito del settore agricolo e ha continuato a fare
riferimento soprattutto
all'amministrazione dell'agricoltura, ma la sua capacità di influenzare le
politiche ambientali e di uso delle risorse (piani paesistici, emergenza
Po-Adriatico, programmi comunitari per le aree svantaggiate, e così via) ha
dovuto recentemente fare i conti con quella di organismi e apparati pubblici
dominati dall'influsso di concezioni ambientali, non di rado fondate su culture
di mera difesa, recupero e vincolo. Quella sopra delineata ci sembra sia la
situazione che ha caratterizzato la bonifica, la sua azione e i suoi rapporti
fin sul finire degli anni 80.
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La Legge n. 183/89 sulla difesa del suolo introduce nel quadro sopra
descritto - che per effetto della Legge regionale 42/84 ha comportato una
rivisitazione dei fini della bonifica, cui fa riscontro in capo ai Consorzi un
insieme di funzioni tradizionali qualitativamente ricaratterizzate e nuovi
compiti recepiti dagli statuti consortili - novità di rilievo, destinate ad
incidere ulteriormente sull'attività e sul ruolo della bonifica.
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Detto provvedimento individua infatti i Consorzi come soggetti
realizzatori delle finalità della legge sia sul piano programmatorio ma,
soprattutto, su quello attuativo degli interventi.
Ciò nondimeno, l'imposizione prevalentemente idraulico-naturale della
difesa del suolo e la sua forte connotazione in chiave di difesa passiva, come
sembra si debba evincere dalla separata individuazione delle singole
tipologie degli interventi elencata nell'art. 3 e dalle disposizioni in
tema di contenuto dei piani di bacino, lasciano
in ombra la concezione di "conservazione dinamica" del suolo (e
quindi l'obiettivo dello sviluppo delle sue attitudini alla produzione) su cui
è fondata la bonifica, nonchè la coordinata finalizzazione di un insieme di
interventi volti a modificare i precari equilibri naturali sulla quale la stessa
bonifica si è sviluppata.
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La bonifica rientra cioè fra i settori disciplinati
dalla nuova legge, ma risulta compressa nel suo ruolo di azione complessiva
("integrale") e ridotta a separate tipologie tecniche d'intervento
(idrogeologico, idraulico, idraulico-forestale, idraulico-agrario,
silvo-pastorale, difesa e consolidamento delle aree instabili) di volta
strumento per il raggiungimento dell'obiettivo generale della difesa del suolo.
Tale scomposizione tipologica d'interventi sembra inevitabilmente
ricondurre alla separazione tra obiettivi di difesa del suolo e obiettivi di
corretto uso e valorizzazione di esso che sostanziavano il concetto di
integralità; prospettiva questa che risulterebbe completamente inadeguata,
sotto il profilo tecnico, all'attuale realtà di vastissimi territori di pianura
e delle aree produttive di collina e montagna risanati dalla plurisecolare
attività dell'uomo. La legge sembra poi
non cogliere un altro aspetto importante e cioè la necessità di assicurare
l'interdipendenza funzionale fra sistema urbano di scolo delle acque e sistema
extraurbano in cui sono presenti le reti di bonifica idraulica destinate a
ricevere e ad allontanare tali acque, ovvero il nesso tecnico strettissimo fra
le diverse tipologie di opere appartenenti ai due sistemi.
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In tale quadro l'attività di bonifica assolve
ad una funzione generale che, pur nel silenzio della legge, dovrà essere
necessariamente considerata in fase di pianificazione di bacino;
se infatti con la difesa delle pendici e dei versanti la bonifica serve a
contenere e controllare l'erosione provocata in montagna dal naturale deflusso
delle acque, in pianura essa elimina, mediante reticoli artificiali di scolo, il
ristagno delle acque che si verificherebbe per le naturali condizioni
altimetriche. Il problema comporta
comunque una soluzione che non potrà che essere fornita
in sede di formazione dei piani di bacino e di coordinamento fra questi e
i piani generali di bonifica o gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione previsti in loro sostituzione dalle leggi regionali.
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Circa
il ruolo che potrebbero assumere i consorzi in ordine a questo particolare ma
importante aspetto, e più in
generale circa il loro coinvolgimento nell'attuazione della legge sulla difesa
del suolo, risulta difficile esprimersi, proprio in ragione delle considerazioni
svolte. Per consentire chiarezza di
ruoli e responsabilità diventa pertanto sempre più urgente l'attesa normativa regionale di attuazione ed integrazione
della L. 183/89.con qualche incertezza sembra comunque, di poter osservare con
riferimento ai compiti dei consorzi ed al loro ruolo, quanto segue :il permanere
di un nucleo per così dire storico di funzioni, che si sono venute riducendo
nel corso dell'ultimo ventennio (es.
: strade, acquedotti, difesa a mare, infrastrutture collettive, ecc.) e che un pò
semplicisticamente possono essere individuate nei compiti di
vigilanza e progettazione in montagna, di scolo e di irrigazione in
pianura; l'attuazione dei compiti tradizionali e il conferimento di alcuni nuovi
compiti ex art. 1 L.R. 42/84 sostanzialmente identificabili nella protezione e
valorizzazione dei beni naturali, nella tutela delle risorse idriche, nonchè
nell'uso plurimo delle risorse, previsto dagli Statuti e recentemente confermato
dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36;un potenzialmente dilatato ruolo assunto dai
consorzi quali soggetti realizzatori delle finalità
della legge, dal momento programmatorio (concorso, già anticipato dal
disposto degli artt. 6 e 14 della L.R.
42/84), a quello di esecuzione degli interventi.
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In assenza di legislazione attuativa regionale è attualmente
impossibile inviduare limiti e contenuti di tale nuovo contesto attributivo
di funzioni, che comunque ribadiscono quanto meno i compiti già
assegnati ai consorzi dall'art. 1 della L.R. 42/84); l'attribuzione di funzioni
quali la sperimentazione e l'assistenza tecnica,
riconosciute dagli statuti e riconducibili al disposto dell'ultima linea del
secondo comma dell'art. 2 della L.R. 42/84;l'assegnazione del compito di
partecipare alla elaborazione delle proposte sia per il piano di bacino, come
per la redazione dei programmi poliennali di intervento (art. 14 L.R. 42/84; L.
183/89).