
SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE CONSORTILE N° 45/2011CA DEL 22/3/2011 è possibile suddividere l'importo del contributo di bonifica fra i diversi cointestatari dell'avviso di pagamento alle seguenti condizioni:
- Gli importi derivanti dalla ripartizione devono essere superiori al contributo minimo stabilito per l'anno di emissione.
- La richiesta deve avvenire su appositi moduli ( 1 di riepilogo e 1 per ogni coobbligato) da consegnare al Consorzio entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, in cui tutti i cointestatari dichiarino sotto la propria responsabilità la loro quota di proprietà e la loro volontà a suddividere l'importo.
Scarica il modulo per la richiesta di ripartzione (riepilogo)
Scarica il modulo per la richiesta di ripartzione (singolo coobligato)
- Ogni richiesta deve contenere tutte le fotocopie di un documento d'identità dei dichiaranti;
- La ripartizione avviene esclusivamente a far tempo dall'emissione dei ruoli dell'anno successivo alla presentazione;
- Nel caso la situazione patrimoniale collegata alla posizione contribuente trattata subisca delle modifiche dovute a vendite o a variazioni anche parziali di intestazione, la ripartizione del contributo viene annullata e ripristinata la situazione catastale che risulta presso l'Agenzia del Territorio;