•   STATUTO

  • Delibera n. 1387/2010
  • ALLEGATO A)

    STATUTO CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

    INDICE

    CAPO I   DISPOSIZIONI GENERALI

             Art.   1 – Denominazione, natura giuridica e sede.
             Art.   2 – Finalità e attribuzioni.
             Art.   3 – Comprensorio consorziale.
    Art.   4 – Perimetro del comprensorio consorziale e          sue articolazioni.
             Art.   5 – Principi ispiratori dell’azione                              amministrativa.
             Art.   6 – Strumenti di partecipazione e                          collaborazione.

    CAPO II   ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI

             Art.  7 – Organi istituzionali del Consorzio.

             SEZIONE I  - ASSEMBLEA
             Art.   8 – Assemblea dei consorziati e diritto di                     voto.
             Art.   9 – Deleghe.
             Art. 10 – Sistema elettivo.
    Art. 11 – Formazione, approvazione e pubblicazione dell’elenco degli aventi   diritto al voto.
             Art. 12 – Reclami in merito all’elenco degli aventi                    diritto al voto.
             Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea.
             Art. 14 – Costituzione dei seggi elettorali.
    Art. 15 – Accesso alle informazioni e             partecipazione dei consorziati al     procedimento elettorale.
             Art. 16 – Liste dei candidati.
             Art. 17 – Schede di votazione.
             Art. 18 – Operazioni di voto.
             Art. 19 – Scrutinio.
             Art. 20 – Validità ed efficacia delle votazioni.
             Art. 21 – Reclami. Proclamazione dei risultati.
            
             SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
              Art. 22 – Composizione.
             Art. 23 – Cause ostative all’eleggibilità e alla                  designazione.
             Art. 24 – Competenze e funzioni.
             Art. 25 – Convocazione.
             Art. 26 – Validità delle sedute.
            
             SEZIONE III -  COMITATO AMMINISTRATIVO
             Art. 27 – Composizione.
             Art. 28 – Competenze e funzioni.
             Art. 29 – Provvedimenti d’urgenza.
             Art. 30 – Convocazione.
             Art. 31 – Validità delle sedute.
              
             SEZIONE IV -  PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
             Art. 32 – Competenze e funzioni del Presidente.
             Art. 33 – Funzioni e compiti dei Vice presidenti.
            
             SEZIONE V -  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
             Art. 34 – Composizione, funzioni e durata.
            
             SEZIONE VI -  DISPOSIZIONI COMUNI
             Art. 35 – Accettazione della cariche.
             Art. 36 – Parità di voti nelle elezioni alle                          cariche.
             Art. 37 – Durata, decorrenza e scadenza delle                     cariche.
             Art. 38 -  Cessazione delle cariche.
             Art. 39 – Dimissioni.
             Art. 40 – Decadenza.
             Art. 41 – Verbali delle adunanze degli organi                     consortili.
             Art. 42 – Interventi alle sedute. Segretario.
             Art. 43 -  Votazioni.
             Art. 44 – Conflitto d’interessi. Obbligo di                           astensione.
             Art. 45 – Pubblicazione e accesso alle                                deliberazioni.
             Art. 46 – Ricorso contro le deliberazioni.

    CAPO III ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

             SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
             Art. 47 – Struttura organizzativa e compiti del                        Direttore.
             Art. 48 – Regolamenti interni.       

             SEZIONE VIII - NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI
             Art. 49 – Esercizio, bilancio di previsione e conto                    consuntivo.
             Art. 50 – Contributi di bonifica. Determinazione e                riscossione.
             Art. 51 – Ordini di riscossione e mandati di                      pagamento.
             Art. 52 – Rendiconti.

             SEZIONE IX -  CATASTO E RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
             Art. 53 – Catasto e piano di classifica.

    CAPO IV   NORME TRANSITORIE E FINALI          
             Art. 54 – Norme transitorie e finali.


    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
    ART. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE

    1. Il Consorzio della Bonifica Renana, istituito con legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 2009, n. 5, e così denominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 27 luglio 2009, esercita le proprie funzioni nel Comprensorio “C5” come definito all’allegato B della citata L.r. n. 5/2009.
    2. Il Consorzio, persona giuridica pubblica a struttura associativa ai sensi dell'art. 12 della L.r. 2 agosto 1984, n. 42, dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 862 Codice civile, ha sede in Bologna, via S. Stefano n. 56.
    3. Il Consorzio è costituito da tutti i proprietari di beni immobili iscritti al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni situati nel Comprensorio definito ai sensi del comma 1 del presente articolo, e richiamato nei successivi articoli 3 e 4, che traggono beneficio dall’attività di bonifica e si amministra per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
    4. Il Consorzio è dotato di un proprio emblema approvato dal Consiglio di amministrazione.

    ART. 2 – FINALITA’ E ATTRIBUZIONI

    1. Il Consorzio concorre al conseguimento delle esigenze di difesa del suolo, di equilibrato sviluppo del territorio, di tutela e valorizzazione della produzione agricola, di provvista e razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, di salvaguardia delle risorse naturali, espletando le attribuzioni e i compiti ad esso attribuiti o delegati dalla legislazione statale o regionale.
    2. Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti consiliari. Nell’ambito delle proprie attribuzioni il Consorzio provvede:
      1. alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di bonifica pubbliche o private obbligatorie;
      2. alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione dalle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l’integrità dell’ambiente attraverso il reticolo e le altre opere di bonifica;
      3. alla provvista, alla distribuzione e all’uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nonché ad altri fini produttivi e ambientali che comportino la restituzione della risorsa e siano compatibili con le successive utilizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
    3. Il Consorzio provvede in particolare:
    4. a formulare la proposta del programma poliennale di bonifica e di irrigazione in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di bacino;
    5. a partecipare alle conferenze di pianificazione per consentire all’amministrazione procedente l’acquisizione di dati e informazioni relativi alla sicurezza idraulica del territorio per quanto di competenza, nonché a collaborare alla individuazione di idonee soluzioni;
    6. ad esprimere parere sulla compatibilità degli scarichi in relazione ai propri ricettori  ai sensi della normativa di riferimento, nonché a proporre all’autorità competente gli interventi e le azioni necessari al conseguimento di condizioni di sicurezza;
    7. alla progettazione e alla realizzazione delle opere di bonifica, nonché di ogni altra opera pubblica che gli sia affidata e che, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, sia nell’interesse del Comprensorio consortile;
    8. all’esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica, nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;
    9. ad espletare ogni altra attività finalizzata alla riqualificazione idraulica del territorio in quanto connessa alle proprie finalità istituzionali;
    10. alla realizzazione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di boni­fica e di irrigazione;
    11. alla progettazione e alla realizzazione, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatorie, nonché alla manutenzione delle medesime qualora presentino interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
    12. a collaborare con la protezione civile e con le altre autorità preposte agli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o ad eccezionali avversità atmosferiche, anche attraverso la  progettazione e la realizzazione degli interventi d’urgenza relativi alle opere di bonifica;
    13. alla derivazione di acqua ad uso irriguo ed alla conseguente regolazione delle utenze di acqua relativamente alla rete di bonifica per gli usi irrigui nonché nei corsi d’acqua naturali concessi in uso dalla Regione per il vettoriamento nel rispetto della normativa di riferimento;
    14. all’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi ai sensi della normativa di riferimento.
    15. alla realizzazione e gestione delle reti a prevalente scopo irriguo, degli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali a sistemi irrigui e di bonifica;
    16. ad esercitare l’attività di polizia idraulica sulle opere di bonifica in gestione;
    17. a concorrere, nell’ambito delle proprie competenze, alle attività per la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, per il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione di fenomeni di dissesto, per la messa in sicurezza del territorio in presenza di situazioni di rischio e per la lotta alla desertificazione;
    18. a concorrere, mediante appositi accordi di programma con le competenti autorità, alle azioni di salvaguardia ambientale, di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di fitodepurazione;
    19. ad assumere, su richiesta dei proprietari interessati e in nome e per conto degli stessi, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, comprese le opere di interesse comune a più proprietà, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge 12 febbraio 1942, n. 183, e delle opere occorrenti ai sensi dell’art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; in caso di inerzia dei soggetti interessati, può provvedere il Consorzio su disposizione della Giunta regionale;
    20. ad assistere i consorziati proprietari o affittuari di immobili agricoli nella progettazione e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze;
    21. ad assistere i consorziati nella progettazione e realizzazione delle opere private finalizzate all’invarianza idraulica o comunque connesse alle opere e all’attività di bonifica;
    22. ad eseguire su richiesta interventi di manutenzione sulla viabilità rurale minore ad uso pubblico;
    23. alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
    24. I programmi, i piani e le relative proposte formulati dal Consorzio in relazione alla programmazione delle opere di bonifica ed alle intese interregionali in materia, devono essere contestualmente inviati, prima delle preliminari procedure di pubblicazione, alle Giunte regionali interessate per territorio.
    25. La definitiva approvazione dei programmi o dei piani spetta alla Regione Emilia-Romagna, la quale vi provvede tenendo conto delle osservazioni e delle richieste avanzate dalla Regione Toscana, qualora interessata.

    ART. 3 – COMPRENSORIO CONSORZIALE

    1. Il Comprensorio del Consorzio, riprodotto nella cartografia allegata, ha una superficie totale di 341.953 ettari che ricade nelle province di Bologna, Ferrara, Firenze, Modena, Prato, Pistoia e Ravenna e nei seguenti Comuni per le relative superfici:
    1.  

    ANZOLA DELL’EMILIA

    Ha.

    3.281

    1.  

    ARGELATO

    3.512

    1.  

    ARGENTA

    3.726

    1.  

    BARBERINO DEL MUGELLO

    731

    1.  

    BARICELLA

    4.219

    1.  

    BAZZANO

    835

    1.  

    BENTIVOGLIO

    5.111

    1.  

    BOLOGNA

    14.073

    1.  

    BUDRIO

    12.016

    1.  

    CALDERARA DI RENO

    4.123

    1.  

    CAMUGNANO

    9.657

    1.  

    CANTAGALLO

    2.049

    1.  

    CASALECCHIO DI RENO

    1.736

    1.  

    CASALFIUMANESE

    5.391

    1.  

    CASTEL D’AIANO

    3.097

    1.  

    CASTEL DEL RIO

    922

    1.  

    CASTEL DI CASIO

    4.737

    1.  

    CASTEL GUELFO

    2.862

    1.  

    CASTEL MAGGIORE

    3.092

    1.  

    CASTEL SAN PIETRO TERME

    14.842

    1.  

    CASTELFRANCO EMILIA

    122

    1.  

    CASTELLO D’ARGILE

    2.905

    1.  

    CASTELLO DI SERRAVALLE

    3.374

    1.  

    CASTENASO

    3.575

    1.  

    CASTIGLIONE DEI PEPOLI

    6.588

    1.  

    CRESPELLANO

    3.325

    1.  

    DOZZA

    2.423

    1.  

    FIRENZUOLA

    5.748

    1.  

    FONTANELICE

    196

    1.  

    GAGGIO MONTANO

    5.869

    1.  

    GALLIERA

    3.716

    1.  

    GRANAGLIONE

    3.956

    1.  

    GRANAROLO DELL’EMILIA

    3.440

    1.  

    GRIZZANA MORANDI

    7.741

    1.  

    GUIGLIA

    1.217

    1.  

    IMOLA

    6.159

    1.  

    LIZZANO IN BELVEDERE

    4.416

    1.  

    LOIANO

    5.240

    1.  

    MALALBERGO

    5.384

    1.  

    MARZABOTTO

    7.453

    1.  

    MASSA LOMBARDA

    32

    1.  

    MEDICINA

    15.828

    1.  

    MINERBIO

    4.305

    1.  

    MOLINELLA

    12.027

    1.  

    MONGHIDORO

    4.818

    1.  

    MONTE SAN PIETRO

    7.468

    1.  

    MONTERENZIO

    10.539

    1.  

    MONTESE

    496

    1.  

    MONTEVEGLIO

    2.987

    1.  

    MONZUNO

    6.501

    1.  

    OZZANO DELL’EMILIA

    6.495

    1.  

    PIANORO

    10.714

    1.  

    PIEVE DI CENTO

    1.588

    1.  

    PISTOIA

    5.203

    1.  

    PORRETTA TERME

    3.393

    1.  

    SALA BOLOGNESE

    4.518

    1.  

    SAMBUCA PISTOIESE

    7.735

    1.  

    SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

    6.663

    1.  

    SAN GIORGIO DI PIANO

    3.043

    1.  

    SAN LAZZARO DI SAVENA

    4.471

    1.  

    SAN MARCELLO PISTOIESE

    2.514

    1.  

    SAN PIETRO IN CASALE

    6.585

    1.  

    SASSO MARCONI

    9.649

    1.  

    SAVIGNO

    5.484

    1.  

    VERGATO

    5.995

    1.  

    VERNIO

    1.958

    1.  

    ZOCCA

    4.310

    1.  

    ZOLA PREDOSA

    3.775

    Totale        Ha      341.953
    ART. 4 – PERIMETRO DEL COMPRENSORIO CONSORZIALE E SUE ARTICOLAZIONI

    1. Il Comprensorio consorziale è delimitato dal perimetro di seguito riportato.

    Confine Ovest, partendo da Sud in direzione Nord:
    da monte Corno alle Scale, a quota 1945 metri s.l.m., segue lo spartiacque tra i fiumi Panaro e Reno sino al confine Nord del Comune di Castello di Serravalle e da qui prosegue lungo il confine tra le province di Bologna e Modena fino alla località Paradiso; da questa località segue il crinale fino alla località Castellazzo, poi via Montebudello, quindi il crinale fino alla strada Bazzanese, SP569, in prossimità di Bazzano; da qui prosegue in direzione Est sovrapponendosi alla strada Bazzanese fino alla rotatoria dell’incrocio con la strada provinciale SP78 Castelfranco-Monteveglio, per poi deviare verso Nord sino ad incrociare il ponte della ferrovia Vignola-Bologna; da qui segue la linea della ferrovia sino al torrente Samoggia, per poi seguire l’asta del torrente medesimo sino alla confluenza di questi con il fiume Reno, nei pressi di Castello d’Argile.
    Confine Nord, partendo da Ovest in direzione Est:
    dalla confluenza del torrente Samoggia nel fiume Reno nei pressi di Castello d’Argile segue l’asta del fiume Reno fino alla confluenza del torrente Sillaro.
    Confine Est, partendo da Nord in direzione Sud:
    dalla confluenza del torrente Sillaro nel fiume Reno segue l’asta del torrente medesimo fino alla confluenza del rio Correcchio; segue poi l’argine destro del rio Correcchio fino all’autostrada Bologna-Ancona, A14, per poi proseguire lungo la via Correcchio fino alla via Emilia; da qui segue lo spartiacque fra il fiume Santerno e il rio Correcchio fino allo spartiacque tra i sottobacini montani del fiume Santerno e del torrente Sillaro per proseguire lungo questa linea fino a monte Tre Poggioli, a quota 966 metri s.l.m.; segue infine lo spartiacque fra i sottobacini del torrente Idice e del fiume Santerno fino a Sasso di Castro e al Passo della Futa, a quota 903 metri s.l.m..
    Confine Sud, partendo da Est in direzione Ovest:
    dal Passo della Futa segue lo spartiacque del bacino del fiume Reno fino al Corno alle Scale, a quota 1945 metri s.l.m., a chiusura del perimetro consorziale.

    ART.  5 – PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

     

    1. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione e della trasparenza delle procedure ed opera affinché gli adempimenti amministrativi ed il relativo onere a carico dei consorziati e dei terzi sia limitato all’essenziale.
    2. Il Consorzio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà di azione con gli Enti territoriali e con gli altri soggetti che operano sul territorio del proprio Comprensorio.
    3. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei propri consorziati e assicurando la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti consortili. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, mira costantemente al miglioramento della qualità della propria azione, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica della medesima, nonché al contenimento dei costi gestionali. Per favorire tale scopo il Consorzio aderisce alle certificazioni di Qualità.

    ART. 6 – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

      • Il Consorzio può partecipare ad intese ed accordi di programma in relazione alle attività di sua competenza. Al fine di favorire l’equilibrato sviluppo del proprio Comprensorio, il Consorzio può inoltre promuovere gli istituti della programmazione territoriale negoziata, ovvero partecipare a quelli promossi da altri Enti.

        CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI
        ART. 7 –ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO

        1. Sono Organi istituzionali del Consorzio:
        2. il Consiglio di amministrazione;
        3. il Comitato amministrativo;
        4. il Presidente;
        5. il Collegio dei revisori dei conti.

        SEZIONE I - ASSEMBLEA

        ART. 8 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO

        1. L’Assemblea viene convocata per l’elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle forme stabilite dall’art.16 della L.r. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42 e dall’art. 13 del presente Statuto.
        2. Fanno parte dell’Assemblea elettorale con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consorziale che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
        3. La posizione contributiva è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo emesse e non prescritte. È riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria posizione contributiva, entro 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto previsto all’art. 11.
        4. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale, ai sensi dell’ art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
        5. Ogni componente l’Assemblea ha diritto a un voto, qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui, oltre che proprietario di uno o più immobili, sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi, o comproprietario in comunione.
        6. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla comunione medesima. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.
        7. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e i sottoposti all’amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall’amministratore.
        8. Per le società, gli enti, i soggetti collettivi e per le persone giuridiche in generale, pubbliche e private, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato.
        9. Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo della delega ai sensi del precedente comma 8, nonché per i casi previsti ai commi 4 e 6, i relativi titoli sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati entro 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto previsto all’art. 11.

        ART. 9 – DELEGHE

        1. A parte i casi di rappresentanza di cui all’articolo precedente, gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega che il delegato deve presentare al momento dell’esercizio del voto.
        2. In caso di malattia certificata è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente. La delega deve essere depositata dal delegato al momento dell’esercizio del voto.
        3. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.
        4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio.
        5. Fermi restando gli obblighi di formalità, veridicità e responsabilità con i quali deve essere redatto e sottoscritto l’atto di delega consentito dal presente articolo, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono stabilite le modalità di formulazione e presentazione di tale atto, le regole di ammissione al voto del delegato e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per questi casi di delega.

        ART. 10 – SISTEMA ELETTIVO

        1. I componenti dell' Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l’ordine alfabetico dei contribuenti per l’allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
        2. Appartengono alla I^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuenza totale del Consorzio;
        3. Appartengono alla II^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio;
        4. Appartengono alla III^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio;
        5. Appartengono alla IV^ sezione i restanti consorziati;
        6. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi  contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella se­zione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti.
        7. La ripartizione dei seggi  tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l’assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
        8. Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta 5 consiglieri.
        9. I contributi consortili  da considerare ai fini della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall’ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati,  se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti  all’ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell’esercizio finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di proprietà dell’immobile.

        ART. 11 – FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

        1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 24, comma 2, lettera b), la data delle votazioni, le quali possono tenersi anche in più giornate, prevedendo non più di 10 giorni tra la data di inizio e quella di conclusione.
        2. Il Comitato amministrativo approva, almeno 40 giorni prima della data delle votazioni, l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto in conformità alle disposizioni del presente statuto e in particolare a quanto stabilito agli articoli 8 e 10.

         

        1. Nella deliberazione approvata in attuazione del comma 1, il Consiglio di amministrazione dà altresì atto della ricorrenza o meno, relativamente al territorio ricadente nella Regione Toscana, della condizione di cui all’art. 15, comma 4, della  L.r. n. 42/1984, precisando la percentuale di contribuenza  complessivamente espressa dai consorziati i cui immobili ricadono nel territorio toscano rispetto al totale della contribuenza votante di cui al comma 5 del precedente art. 10.
        1. Qualora la percentuale determinata ai sensi del comma precedente risulti pari o superiore all’uno per cento, la deliberazione riporta il testo dell’art. 15, comma 4, ad esclusione del primo periodo, della L.r. n. 42/1984, al fine di pubblicizzare l’obbligo legislativo di inclusione del relativo rappresentante nelle liste, nonché la conseguente integrazione numerica del Consiglio di amministrazione.

         

        1. L'elenco provvisorio, redatto in un unico elenco formulato in ordine alfabetico, dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
        2. le generalità anagrafiche per le persone fisiche e la ragione sociale per le persone giuridiche;
        3. il Comune di residenza per le persone fisiche e il Comune della sede legale per le persone giuridiche;
        4. il Comune o i Comuni ove sono ubicati gli immobili soggetti a contribuenza;
        5. l'ammontare complessivo del contributo determinato ai sensi dell’art.10 e la conseguente sezione elettorale di appartenenza.
        6. l'indicazione del seggio presso il quale l’elettore può esercitare il diritto al voto, con l’ulteriore specificazione che comunque il diritto di voto può essere esercitato anche nella sede legale del Consorzio ovvero in qualunque altro seggio qualora sia garantito in tempo reale il controllo sull’esercizio del diritto di voto.
        7. La deliberazione con la quale il Comitato amministrativo approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto stabilisce le modalità per la presentazione di reclami da parte degli interessati e le procedure per le eventuali rettifiche.
        8. La deliberazione assunta dal Comitato amministrativo ai sensi del presente articolo è pubblicata per un periodo di 30 giorni consecutivi all'Albo consortile. Durante lo stesso periodo l’atto amministrativo è inserito sul sito Internet del Consorzio ed è reso disponibile presso tutti gli uffici periferici del Consorzio.
        9. Un estratto della deliberazione assunta dal Comitato amministrativo ai sensi del presente articolo è pubblicato, durante lo stesso periodo indicato al comma 7, all'Albo Pretorio informatico di ogni Comune compreso nel Comprensorio consorziale. Nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell’Albo Pretorio informatico l’estratto della deliberazione è inviato al Comune in forma cartacea.
        10. La deliberazione è inviata per conoscenza alle associazioni di categoria e ad altri organi rappresentativi dei cittadini ed è portata a conoscenza dei consorziati mediante apposite comunicazioni a cura e spese del Consorzio.
        11. Acquisite le designazioni dei rappresentanti pervenute al Consorzio ai sensi del precedente art. 8, e pronunciatosi in merito ai reclami in ossequio a quanto stabilito al successivo art. 12, il Comitato amministrativo approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto ordinato secondo le sezioni elettorali e, all’interno di queste, per importo di contribuenza.

        ART. 12 – RECLAMI IN MERITO ALL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

        1. I reclami contro le risultanze dell'elenco predisposto ai sensi dell'articolo precedente devono essere diretti al Comitato amministrativo inviandoli, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, mediante raccomandata con a.r. alla sede del Consorzio o tramite posta elettronica certificata.
        2. Il Comitato amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami, approvando le conseguenti variazioni all'elenco. I pronunciamenti del Comitato amministrativo sono comunicati ai ricorrenti con le stesse modalità di presentazione del reclamo.

        ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

        1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante pubblicazione, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, di un avviso su non meno di 3 quotidiani locali per 2 volte a distanza di due giorni l'una dall'altra. L’avviso di convocazione è inoltre affisso all'Albo consortile e presso tutti gli uffici periferici del Consorzio ed è inserito sul sito internet del Consorzio. L’avviso di convocazione è pubblicato anche all’albo Pretorio informatico di ogni Comune compreso nel Comprensorio consorziale; nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell’Albo Pretorio informatico l’avviso di convocazione è inviato al Comune in forma cartacea. Possono essere affissi manifesti murali nelle frazioni del comprensorio consortile.
        2. Nella convocazione prevista al comma 1 sono indicati il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi. Dovrà inoltre essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 24, lettera o), e sarà riportato il testo degli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.
        3. Le votazioni hanno luogo non prima di 15 giorni dall'ultima comunicazione, ai sensi dell’art. 12, delle decisioni del Comitato amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.
        4. Nell’avviso di pagamento emesso in forza dei ruoli consortili da considerare ai fini della formazione delle sezioni elettorali ai sensi dell’art. 10, comma 5, è comunicato ai contribuenti l’approssimarsi della convocazione dell’Assemblea elettorale, con l’indicazione delle modalità di esercizio attivo e passivo del diritto di voto ed il periodo in cui si svolgeranno le votazioni.

        ART. 14 – COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

        1. Il Comitato amministrativo determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire ai fini dello svolgimento delle votazioni. La distribuzione dei seggi nell’ambito del Comprensorio consorziale deve essere tale da agevolare quanto più possibile l’esercizio del diritto di voto. In ogni caso deve essere insediato un seggio presso la sede legale.
        2. Ogni seggio è composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di  Segretario, nominati dal Comitato amministrativo. I componenti del seggio sono acquisiti dalla lista pubblica predisposta per le elezioni politiche, escludendo coloro che ricoprono cariche consortili, che hanno incarichi o rapporti professionali con il Consorzio o che versano nelle condizioni indicate all’articolo 23.
        3. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

         

        ART. 15  – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE DEI CONSORZIATI AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

          • Il Consorzio favorisce la partecipazione dei consorziati al procedimento elettorale con le seguenti modalità:
          • costituzione di un ufficio temporaneo dedicato alle procedure elettorali, per fornire assistenza ai consorziati;
          • accesso alle informazioni e alla documentazione tramite il proprio sito Internet, nel quale rende disponibili, per la consultazione e l’estrazione, la normativa e la modulistica relativa alle elezioni.

            ART. 16 – LISTE DEI CANDIDATI

            • Le modalità di sottoscrizione delle liste dei candidati sono disciplinate dall’art. 16, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L.r. n. 42/1984.
            • Nel caso in cui ricorra la fattispecie disciplinata all’art. 15, comma 4, della L.r. n. 42/1984, attestato dal Comitato amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 3, del presente Statuto, la lista deve riportare in apposito spazio, a pena di nullità, il candidato rappresentante del territorio toscano.
            • Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista a pena di decadenza da tutte le candidature.
            • Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono. Il medesimo soggetto non può presentare più di una lista.
            • La lista deve indicare per ogni candidato, che deve comunque essere titolare del diritto all'elettorato attivo, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale. Le liste devono essere consegnate in triplice copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario delegato dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta.
            • Qualora in una o più Sezioni non vengano presentate liste entro i termini ordinari previsti dal presente articolo, il nuovo termine per la consegna è fissato, ai sensi dell’art.16, comma 10, della L.r. n. 42/1984, entro e non oltre le ore 18 del decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.
            • Le determinazioni del Comitato amministrativo, debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste, sono comunicate, prima dello svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
            • Ogni comunicazione inerente la procedura di presentazione delle liste è indirizzata dal Consorzio al primo firmatario della lista presentata al recapito di posta elettronica certificata o di fax da questo indicato all’atto del deposito della lista.
            •  La lista può essere corredata da una denominazione e deve essere corredata da un contrassegno, necessario ai fini e per gli effetti dell’attribuzione del premio di maggioranza previsto all’art.16, comma 15, della L.r. n. 42/1984.
            • Le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

             

            ART. 17 – SCHEDE DI VOTAZIONE

            • Il Consorzio predispone schede di colore differente per ciascuna delle sezioni elettorali.
            • Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, sono consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è te­nuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna sezione elettorale, facendone menzione nel verbale previsto al successivo art. 19.
            • Le schede devono contenere:
            • per ogni lista presentata, il numero, il contrassegno e l’eventuale denominazione ai sensi dell’art. 16, comma 9, nonché una casella vuota per l’espressione del voto;
            • le generalità dei candidati nell’ordine di presentazione della lista.
            • Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 15, comma 4, della L.r. n. 42/1984 come modificata dalla L.r. n. 5/2010, la scheda contiene altresì le generalità dei candidati a rappresentare il territorio toscano.
            • In caso di mancata presentazione di liste per una sezione, la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.
            • L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata in testa alla lista prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l’indicazione di preferenze.
            • Nel caso di mancata presentazione di liste di sezione, l’elettore potrà esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di  appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione.

             

            ART. 18 – OPERAZIONI DI VOTO

            • Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
            • Oltre ai componenti di seggio ed ai rappresentanti di lista di cui all’art. 14 sono ammessi nella sala delle votazioni, per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto, soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità.
            • Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala sono ammessi a votare.
            • In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato su decisione del Comitato amministrativo esibita e consegnata dall'interessato.
            • Il Presidente del seggio, dopo che l’elettore ha sottoscritto apposita ricevuta riportante i dati identificativi contenuti nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene.
            • L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno in prossimità della lista alla quale intende attribuire il proprio voto. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l’indicazione di preferenze.
            • Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.
            • Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale previsto al successivo art. 19, comma 2.
            • Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per 1'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali.
            • Con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall’entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L’esercizio del voto in forma telematica deve garantire l’unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso.

            ART. 19 – SCRUTINIO

            • Dopo la chiusura delle operazioni di voto il Presidente del seggio e gli scrutatori procedono allo scru­tinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di colo­ro che hanno esercitato il diritto di voto attestato dal numero di ricevute sottoscritte ai sensi del precedente art. 18, comma 5.
            • Delle operazioni di scrutinio, come delle altre significative operazioni che hanno riguardato il funzionamento del seggio, deve essere redatto apposito verbale da trasmettere immediatamente dopo la chiusura delle operazioni all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.
            • In caso di votazioni su più giorni, alla chiusura di ogni seggio viene redatta la prima parte del verbale, con il numero dei votanti e gli altri dati riguardanti il funzionamento del seggio, mentre lo scrutinio è rimandato al giorno della chiusura dell’ultimo seggio. 

            ART. 20 – VALIDITA’ ED EFFICACIA DELLE VOTAZIONI

            • Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
            • L’assegnazione dei seggi alle liste è effettuata per ciascuna sezione in forza di quanto disposto dall’art.16, commi 11, 12, 13, 14 e 15 della L.r. n. 42/1984.
            • L’assegnazione dei seggi alle liste è effettuata secondo il metodo del quoziente elettorale puro di cui all’art. 16, comma 11, della L.r. n. 42/1984. I restanti seggi sono assegnati mediante il calcolo dei maggiori resti, determinando la differenza fra il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista  e il prodotto fra la parte intera del numero dei seggi attribuiti alla lista e il quoziente elettorale. I seggi sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto i resti più alti in ordine decrescente fino alla concorrenza dei seggi rimasti da assegnare.
            • Qualora non siano state presentate liste, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti nell’ambito delle singole sezioni di appartenenza.
            • In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età.

            ART. 21 – RECLAMI. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

            • Contro le operazioni elettorali può essere inoltrato reclamo al Comitato amministrativo da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.
            • Il Comitato amministrativo, entro trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
            • Avverso i risultati delle votazioni è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'Albo consortile.
            • Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati per almeno un anno presso la sede del Consorzio.

            SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

            ART. 22 – COMPOSIZIONE

            • Il Consiglio di amministrazione è formato da 20 componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati e da tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel Comprensorio consorziale, dei quali uno in rappresentanza dei Comuni montani.
            • Il procedimento di nomina dei rappresentanti dei Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del presente articolo è attivato dalla Regione Emilia-Romagna.
            • Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative nominati dalla Regione o da ente delegato.
            • In caso di attribuzione del premio di maggioranza, il Consiglio di amministrazione è integrato da tre componenti eletti ai sensi dell’art.16, comma 15, della L.r. n. 42/1984.
            • Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato dal componente eletto ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.r. n. 42/1984. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza della nomina dei componenti di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo.
            • L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo art. 38.

            ART. 23 – CAUSE OSTATIVE ALL’ELEGGIBILITA’ E ALLA DESIGNAZIONE

            • Non possono essere eletti o nominati Consiglieri:
            • i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
            • i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
            • gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
            • coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l’elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
            • amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di  vigilanza e controllo sul Consorzio;
            • i dipendenti del Consorzio;
            • coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
            • coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
            • coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.
            • Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
            • Tutti i candidati alle cariche consortili devono in ogni caso possedere i requisiti di onorabilità e di esperienza stabiliti dalla legislazione vigente sulle nomine di competenza della Regione Emilia-Romagna.

            ART. 24 – COMPETENZE E FUNZIONI

            • Il Consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del Consorzio.
            • Il Consiglio di Amministrazione:
            • delibera lo Statuto e le relative modifiche a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;
            • delibera sulla convocazione dell'Assemblea ed emana tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente Statuto, ivi comprese le modalità di esercizio delle deleghe;
            • elegge nel suo seno, con votazioni separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti:
              • il Presidente;
              • i due Vice Presidenti;
              • il Comitato amministrativo;
            • nomina i due membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei revisori dei conti ad esclusione del Presidente; in carenza di tempestiva designazione del Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.r. n. 42/1984, il Consiglio di amministrazione nomina un Presidente provvisorio che resta in carica fino alla nomina del Presidente da parte dell’organo competente;
            • determina, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, gli emolumenti per il Collegio dei revisori dei conti e per i componenti gli organi consorziali che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente; determina inoltre i criteri per il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’ufficio per tutti i componenti degli organi consorziali;
            • nomina il Direttore generale, su proposta del Comitato amministrativo;
            • determina gli indirizzi programmatici e approva il programma pluriennale delle attività;
            • approva, su proposta del Comitato amministrativo e a maggioranza assoluta dei componenti, i seguenti atti:
              • i regolamenti consortili;
              • il Piano di Organizzazione Variabile nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, ultimo comma, della L.r. n. 42/1984;
              • il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori;
              • la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo annuale e la relativa relazione, le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, nonché il conto consuntivo (conto economico, situazione patrimoniale e nota integrativa);
              • il piano di classifica per il riparto degli oneri a carico dei consorziati;
              • il contributo alle spese sostenute dal Consorzio di cui all’art. 166, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le modalità di comunicazione e riscossione di cui al comma 4 del medesimo articolo;
            • formula le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d'irri­gazione ai sensi degli articoli 14, comma 1, seconda alinea, e dell’art. 23, comma 1, prima alinea, della L.r. n. 42/1984;
            • delibera sulla richiesta di contributi regionali per la realizzazione delle opere private obbligatorie previste all’art. 8 della L.r. n. 42/1984, nonché di quelle non obbligatorie previste all’art. 9 della medesima legge;
            • delibera sui criteri relativi alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere di com­petenza privata curate dal Consorzio su richiesta dei proprietari e a carico dei medesimi, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
            • recepisce i contratti collettivi nazionali di lavoro e ratifica i contratti integrativi aziendali approvati dal Comitato amministrativo;
            • delibera l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo quanto disposto dal successivo art. 28, lettera m);
            • delibera sulle regole ed i criteri per le licenze e le concessioni temporanee a terzi non consorziati;
            • delibera allo scadere del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finan­ziaria sull' attività svolta;
            • decide sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;
            • si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato amministrativo.
            • Il Consiglio di amministrazione può istituire, secondo opportunità, commissioni interne per procedere all’approfondimento di temi di particolare rilevanza che non comportino alcun onere per il Consorzio.

            ART. 25 – CONVOCAZIONE  

            • Per la seduta d'insediamento, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente uscente del Consorzio o da chi ne fa le veci.
            • Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, ordinariamente non meno di quattro volte all'anno.
            • Il Consiglio di amministrazione deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri, ovvero  su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 34, comma 14. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convoca­zione è effettuata nei successivi quindici giorni dal Vice Presidente più anziano di età, oppure, in caso di assenza o di impedimento di questi, dall’altro Vice Presidente.
            • Le adunanze del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato amministrativo.
            • La convocazione avviene con lettera raccomandata spedita, almeno sette giorni prima di quella fissata per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori dei conti effettivi e ai tre rappresentanti del personale dipendente che a norma dell'art. 15, comma 7, della L.r. n. 42/1984 partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, oltre che l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire, in alternativa, anche mediante posta elettronica certificata o via fax.
            • In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione, o in alternativa anche mediante posta elettronica certificata o via fax.
            • Almeno 72 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri, fatto salvo il bilancio, che deve essere depositato 5 giorni lavorativi prima della riunione.
            • Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiede, ogni deliberazione sui nuovi argomenti, dovrà essere differita alla seduta successiva.

            ART. 26 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE

            • Le sedute del Consiglio di amministrazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente o un Vice presidente.
            • In caso di contemporanea assenza o rinuncia alla carica del Presidente e dei Vice presidenti, il Consiglio di amministrazione elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, fermo restando l’obbligo della presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

            SEZIONE III - COMITATO AMMINISTRATIVO

            ART. 27 – COMPOSIZIONE

            • Il Comitato amministrativo è composto, in modo da garantire la pluralità della contribuenza, da 5 membri: il Presidente, i due Vice presidenti e due ulteriori componenti scelti tra i Consiglieri.

            ART. 28 – COMPETENZE E FUNZIONI

            •  Il Comitato amministrativo è l’organo di gestione amministrativa del Consorzio, che opera nell’ambito degli indirizzi generali approvati dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato amministrativo, in particolare:
            • approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
            • provvede agli adempimenti previsti al precedente art. 14 per la costituzione dei seggi elettorali;
            • delibera sui reclami in materia elettorale, accerta i risultati delle votazioni dell'As­semblea e proclama gli eletti;
            • propone i contratti integrativi aziendali, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione;
            • delibera di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, ovvero la rinunzia a costituirsi; autorizza eventuali transazioni, anche mediante compromessi arbitrali;
            • delibera la partecipazione ad accordi di collaborazione e di programma, patti territoriali e, in generale, sulla costituzione di forme di cooperazione con pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;;
            • approva la proposta degli atti elencati all’art. 24, comma 2, lettera h), e le loro  modifiche da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
            • propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;
            • provvede, sentito il Direttore, all'assunzione del personale, alle promozioni ed ai licenziamenti;
            • provvede altresì, sentito il Direttore, alle nomine dirigenziali e alle nomine dei responsabili dei procedimenti;
            • delibera i ruoli di contribuenza e il piano di ripar­to annuale delle spese consortili sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di amministrazione; nomina con il medesimo atto il responsabile per la sottoscrizione del  ruolo  previsto  all’art. 12, comma 4,  del  D.P.R. 29 settembre 1973,  n. 602, oltre che l’Ufficio competente ed il responsabile di procedimento richiesti dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente);
            • delibera sui finanziamenti provvisori e sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, delle Regioni, di enti e di privati, nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
            • approva i progetti per le opere pubbliche in tutte le fasi richieste dalla normativa di riferimento, i relativi atti di variazione e le conseguenti domande di finanziamento e di autorizzazione presso le autorità competenti;
            • assume le deliberazioni a contrarre non riservate al Consiglio di amministrazione o ad altri Organi consorziali;
            • delibera in materia di espropri;
            • delibera sulle alienazioni di beni mobili, nonché sulle locazioni, conduzioni e cessioni in godimento temporaneo di beni immobili di proprietà del Consorzio o che sono nella disponibilità del Consorzio in forza di un diritto reale;
            • delibera sui casi di particolare rilevanza in materia di licenze e concessioni temporanee ai consorziati, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ai non consorziati;
            • provvede, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, all'acquisto, alla costituzione, all'aliena­zione di diritti reali immobiliari;
            • decide sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
            • propone al Consiglio di amministrazione le modifiche al presente Statuto;
            • delibera sulle autorizzazioni al Presidente, al Direttore, ai dirigenti e ad altri dipendenti con ruoli direttivi ad ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno delle spese del Consorzio;
            • provvede agli atti che non siano attribuiti alla competenza di altri Organi consorziali, salvo riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

            ART. 29 – PROVVEDIMENTI D’URGENZA

            • In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
            • Le deliberazioni assunte in forza del comma 1 del presente articolo devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

            ART. 30 – CONVOCAZIONE

            • Il Comitato amministrativo è convocato per iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. Deve altresì essere convocato quando almeno 2 componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
            • Le riunioni del Comitato amministrativo hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
            • La convocazione avviene con lettera raccomandata spedita ai componenti del Comitato almeno 4 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. La convocazione può avvenire, in alternativa, anche mediante telegramma, o per posta elettronica certificata o via fax.
            • Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, oltre che l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
            • Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza con le stesse modalità previste al comma 3.
            • Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti il Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.

            ART. 31 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE

            • Le sedute del Comitato amministrativo sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o un Vice presidente.

            SEZIONE IV - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

            ART. 32 – COMPETENZE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

            • Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l’Ente nei confronti delle istituzioni e della società civile.
            • Ad esso sono affidate le seguenti funzioni:
            • presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministrativo e stabilisce l'or­dine del giorno dell'adunanza del Comitato amministrativo;
            • firma tutti gli atti con soggetti terzi aventi rilevanza istituzionale non riservati alla competenza i altri soggetti istituzionali;
            • firma gli atti attuativi delle deliberazioni previste all’art. 28, comma 1, lettera l), assunte dal Comitato amministrativo nonché di quelle previste all’art. 24,  comma 2, lettera m), assunte dal Consiglio di amministrazione;
            • cura, coadiuvato dal Direttore, i rapporti con le rappresentanze sindacali e definisce i contratti integrativi aziendali sulla base degli indirizzi del Comitato amministrativo;
            • vigila sull'amministrazione consortile ed assicura che la medesima si svolga nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di Statuto, nonché degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli Organi istituzionali del Consorzio;
            • ha facoltà di avviare, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le procedure di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazioni di polizia idraulica;
            • delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato amministrativo, sulle materie di competenza del Comitato stesso, ad esclusione di quelle indicate all'art. 28, comma 1, lettere p), q) e u). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.

            ART. 33 – FUNZIONI E COMPITI DEI VICE PRESIDENTI

              • I Vice presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente in caso di assenza od impedimento. Dette funzioni sono svolte dal Vice presidente delegato o, in mancanza di delega, dal più anziano di età.
              • I Vice presidenti assumono di norma la presidenza delle commissioni consiliari istituite ai sensi dell’art. 24, comma 3, del presente Statuto, garantendone il corretto funzionamento.

              SEZIONE V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

              ART. 34 – COMPOSIZIONE, FUNZIONI E DURATA

              1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili.
              2. Il Presidente del Collegio, è nominato dall’Ente competente a norma dell’art. 23 della L.r. n. 42/1984. L’incarico decorre dall’accettazione, che deve pervenire al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla nomina. In caso di mancata accettazione il Presidente del Consorzio provvede a chiedere all’Ente competente una nuova nomina.
              3. Gli altri membri, effettivi e supplenti, sono nominati dal Consiglio di amministrazione tenendo conto delle esigenze di rappresentanza delle sue componenti. L’incarico decorre dall’accettazione, che deve pervenire al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla nomina. In caso di mancata accettazione il Consiglio provvede ad una nuova nomina.
              4. Non possono essere nominati revisori dei conti i componenti del Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, oltre che i loro parenti ed affini.
              5. Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio medesimo, è validamente insediato con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza. Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti viene redatto verbale, che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i componenti. Il dissenziente ha diritto di verbalizzare i motivi del dissenso.
              6. Il Collegio dura in carica cinque anni e, in caso di interruzione anticipata del mandato amministrativo consorziale, scade con il rinnovo del Consiglio di amministrazione.
              7. Il Collegio dei revisori dei conti:
                1. vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
                2. presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo (conto economico, situazione patrimoniale e nota integrativa) attestandone la corrispondenza alle risultanze della gestione ed esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
                3. esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
              8. Il Collegio dei revisori dei conti è invitato ad assistere alle riunioni degli Organi istituzionali consortili.
              9. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
              10. Il Revisore che, senza legittimo e comprovato impedimento, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade di diritto dalla carica.
              11. Nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio previsto dal successivo comma 13, i Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, ad esclusione del Presidente.
              12. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Collegio, il Presidente provvede all’immediata attivazione della procedura prevista al comma 2 per la sua sostituzione. Il Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
              13. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori nominati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
              14. Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Comitato amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consorzio provvede a comunicare alla Regione Emilia-Romagna le irregolarità accertate dal Collegio.
              15. Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo determinato dal Consiglio di amministrazione con apposito atto amministrativo sulla base delle indicazioni della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna.

              SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

              ART. 35 – ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

              1. L’avviso contenente i risultati delle elezioni deve essere inviato a tutti coloro che sono stati  eletti alle  cariche consorziali  con raccomandata a.r. entro  otto giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.
              2. L'elezione a Consigliere si perfeziona con l'accettazione, che deve essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso previsto al comma precedente.
              3. L’elezione a Presidente, a Vice presidente e a componente del Comitato amministrativo si perfeziona con l’accettazione comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione. In alternativa, l’accettazione può essere dichiarata seduta stante davanti al Consiglio di amministrazione.
              4. In difetto di accettazione entro i limiti indicati della carica a consigliere, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Anche in tali ipotesi si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo.
              5. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, valgono le norme del successivo art. 38.
              6. In caso di mancata accettazione delle cariche a Presidente, a Vice presidente o a componente il Comitato amministrativo, si procede nel più breve termine a nuova elezione.

              ART. 36 – PARITA’ DI VOTI NELLE ELEZIONI ALLE CARICHE

              1. In caso di parità di voti nella elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti il Comitato amministrativo, la votazione è ripetuta fino ad un massimo di 3 volte, provvedendo se necessario alla sospensione della seduta o alla riconvocazione del Consiglio di amministrazione.
              2. Qualora permanga la parità di voti è eletto il Consigliere appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di consiglieri.

              ART. 37 – DURATA, DECORRENZA E SCADENZA DELLE CARICHE

              1. Gli Organi istituzionali del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili o riconfermabili.
              2. La riconferma alla carica di Presidente e di Vice presidente può avvenire per un solo mandato consecutivo.
              3. Tutti i componenti gli Organi istituzionali del Consorzio entrano in carica all'atto dell'accettazione prevista al precedente art. 35.
              4. La scadenza di tutte le cariche si verifica dopo 5 anni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio.
              5. Qualora al momento della scadenza delle cariche i nuovi Amministratori non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni previste all' art. 35, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione ordinaria del Consorzio.

              ART. 38– CESSAZIONE DELLE CARICHE

              1. Quando il Presidente, i Vice presidenti o i membri del Comitato amministrativo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato, entro un mese, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.
              2. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione, secondo l'ordine dei non eletti:
              3. della stessa lista della sezione dei Consiglieri da sostituire, nel caso di votazione    ed elezioni per lista;
              4. nel caso non siano state presentate le liste per le votazioni verrà nominato il primo dei non eletti della stessa sezione.
              5. Qualora la sostituzione non sia possibile, il Consiglio opera in composizione ridotta fino alla fine del mandato salvo quanto previsto al comma 4.
              6. Nel caso in cui il numero dei componenti elettivi il Consiglio di amministrazione risulti ridotto a meno del 50% più uno del suo totale, la convocazione dell'Assemblea deve essere fissata entro tre mesi per il rinnovo del Consiglio stesso.
              7. Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo Consiglieri nominati il Consorzio ne dà tempestiva comunicazione agli Enti competenti alla nomina per la sostituzione nonché alla Regione;
              1. I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

              ART. 39– DIMISSIONI

              1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata a.r. diretta al Consorzio ed hanno efficacia dalla data di ricevimento.

              ART. 40– DECADENZA

              1. La decadenza da ogni carica si verifica quando, successivamente alla elezione o alla nomina sopravvenga una causa ostativa all’eleggibilità o alla designazione, oppure una causa di incompatibilità.
              2. Decadono parimenti coloro che, senza legittimo e comprovato impedimento, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dall'art. 43 del presente Statuto.
              3. La decadenza ha effetto dalla dichiarazione effettuata dal Consiglio di amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dei motivi all'interessato.
              4. La cessazione dalla qualità di legale rappresentante di cui all’art. 8 produce la decadenza dalla carica di Consigliere.
              5. La cessazione dalla carica di Consigliere di amministrazione comporta la decadenza dalle altre cariche consorziali.

               

              ART. 41 – VERBALI DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI CONSORTILI

              1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data dell'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli interve­nuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno parte­cipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adot­tate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
              2. I verbali, firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori, sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

              ART. 42 – INTERVENTI ALLE SEDUTE. SEGRETARIO

              1. Il Direttore del Consorzio partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.
              2. Svolge le funzioni di Segretario delle riunioni un dipendente con qualifica dirigenziale o con ruolo direttivo all’uopo designato. In caso di assenza funge da segretario il Direttore del Consorzio o il più giovane dei Consiglieri.
              3. La trattazione degli argomenti riguardanti i componenti degli Organi o altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è effettuata in assenza degli interessati ed alla presenza dei solo componenti con diritto di voto deliberativo.

              ART. 43 – VOTAZIONI

              1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone, ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
              2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che il presente Statuto non preveda una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all’art. 36, in caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto la votazione si ripete fino a che risulti espresso un voto di maggioranza.
              3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.
              4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 43, comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

              ART. 44 – CONFLITTO D’INTERESSI. OBBLIGO DI ASTENSIONE

              1. I componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministrativo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbiano, per conto proprio o per conto terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alla votazione.
              2. La violazione degli obblighi sanciti al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali. Resta­no ferme la responsabilità per danni e la possibilità di annullamento d'ufficio della deli­berazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi, non sa­rebbe stata raggiunta la maggioranza prescritta.

              ART. 45 – PUBBLICAZIONE E ACCESSO ALLE DELIBERAZIONI

              1. Le deliberazioni degli Organi istituzionali sono pubblicate all'Albo consorziale per cinque giorni consecutivi, di cui il primo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione, salvo quelle per le quali sia prevista specifica procedura di pubblicazione ed approvazione. Le deliberazioni di cui sia motivata l'urgenza sono pubblicate entro i tre giorni immediatamente successivi a quello dell’adozione.
              2. Le deliberazioni degli Organi istituzionali sono altresì pubblicate sul sito Internet del Consorzio in apposita sezione che assolve le funzioni di Albo consorziale informatico.
              3. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione presso la Segreteria del Consorzio.

              ART. 46 – RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI

              1. Ai sensi dell’art. 19 della L.r. n. 42/84, contro le deliberazioni degli Organi istituzionali è ammesso il ricorso in opposizione entro dieci giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione delle medesime.
              2. Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l' esecutività della deliberazione.
              3. Contro le decisioni assunte dagli organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
              4. Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni che regolamentano i procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

               

              CAPO III –  ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE
              SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

              ART. 47  - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPITI DEL DIRETTORE

              1. La struttura organizzativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile.
              2. Il Direttore:
                  1. dirige, coordina e controlla l’attività della struttura secondo i principi di trasparenza, efficienza e collegialità, applicando criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità organizzativa, assicurandone il buon funzionamento;
                  2. assegna ai dirigenti gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull’andamento della gestione;
                  3. formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli Organi istituzionali, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.
              3. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, il Direttore risponde all’Amministrazione dell’andamento della gestione.
              4. Spetta in particolare al Direttore:
              5. adottare - nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli Organi istituzionali - gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli organi;
              6. presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
              7. curare l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi istituzionali;
              8. firmare i contratti deliberati dagli Organi istituzionali, o delegati per la firma dal Presidente;
              9. controfirmare i mandati di pagamento e le reversali firmati dal responsabile dell’area amministrativa;
              10. rilasciare in via ordinaria e nel rispetto della normativa di riferimento i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione conformi al regolamento di polizia idraulica approvato dal Consiglio di amministrazione, sottoponendo all’approvazione del Comitato amministrativo i casi di particolare rilevanza;
              11. adottare gli atti ad esso attribuiti dagli Organi istituzionali e dai regolamenti, o delegati dal Presidente.

              ART. 48 – REGOLAMENTI INTERNI

              1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, da appositi regolamenti interni di competenza del Consiglio di amministrazione.

              SEZIONE VIII - NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

              ART. 49 – ESERCIZIO, BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO

              1. La gestione contabile del Consorzio è economico-patrimoniale ed è improntata secondo i principi della trasparenza, dell’efficacia gestionale e della analiticità dei bilanci.
              2. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.
              3. Il bilancio di previsione è formulato in termini economici di competenza (budget) sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna ed è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
              4. Il conto consuntivo è composto dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa ed è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

              ART. 50  CONTRIBUTI DI BONIFICA. DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE

              1. Nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento sono obbligati al pagamento dei contributi consortili i proprietari di beni immobili situati nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio dall’attività svolta dal Consorzio stesso. Il contributo complessivo annuale è costituito dall’ammontare delle spese sostenute dal consorzio per la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e per il funzionamento del consorzio.
              2. Il riparto annuale delle spese consortili di cui al comma 1 per la determinazione dei contributi a carico delle proprietà interessate è effettuato dal Consorzio applicando il piano di classifica alla spesa risultante dal bilancio preventivo.
              3. La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto del consorziato, o, in alternativa, ricorrendo alle modalità previste dall’art.32 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
              4. Entro due anni dall’approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, il Consorzio provvede ad esplicitare nell’avviso di pagamento lo specifico beneficio tratto dall’immobile situato nel comprensorio di pianura, così come risultante dal piano di classifica, con indicazione delle principali opere di bonifica da cui tale beneficio discende.
              5. La riscossione coattiva dei contributi è effettuata dagli agenti della riscossione secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o da società abilitate alla riscossione iscritte all’albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
              6. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all’agente della riscossione nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.
              7. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere al Comitato amministrativo per errore materiale, per duplicazione dell'iscrizione, ovvero per contestare la fondatezza dell’imposizione, entro 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale o di altro titolo esecutivo di riscossione.
              8. Il ricorso non sospende la riscossione. Il Comitato amministrativo ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.
              9. Le domande di sgravio dall’obbligo del pagamento dei contributi a seguito dell’avvenuta cessione di immobili hanno effetto dall’anno successivo alla loro presentazione al Consorzio e pertanto non fanno venir meno l’obbligo del versamento dei contributi relativi all’anno in corso.
              10. In deroga a quanto sopra disposto, in caso di cessione avvenuta nei primi sei mesi dell’anno le relative domande di sgravio parziale sono ammesse se presentate al Consorzio entro la data del 30 giugno. In caso di sgravio parziale resta comunque fermo l’obbligo del pagamento del contributo minimo.
              11. Sono altresì ammesse le domande dei consorziati che intendono ripartire l’obbligo del pagamento tra più cointestatari catastali, a condizione che gli importi derivanti dalla ripartizione siano superiori al contributo minimo.

              ART. 51 – ORDINI DI RISCOSSIONE E MANDATI DI PAGAMENTO

              1. Il Cassiere provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso di tutte le entrate consorziali ed effettua, in esecuzione dei mandati di pagamento, i pagamenti.
              2. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente o da un Vice Presidente e controfirmati dal Direttore e dai funzionari designati con apposita deliberazione da parte del Comitato amministrativo.
              3. Il Cassiere deve sempre riscuotere le somme che chiunque voglia versare a favore del Consorzio, con riserva di accettazione e regolarizzazione da parte del Consorzio medesimo tramite l’emissione di ordine di riscossione.
              4. Nessun pagamento può essere eseguito senza il regolare mandato. Sono ammessi i mandati di pagamento a regolarizzazione di pagamenti periodici effettuati dal Cassiere in forza di specifiche domiciliazioni.

              ART. 52 – RENDICONTI

              1. Il Cassiere rendiconta con le modalità e la periodicità stabilite dal Consorzio le operazioni effettuate sul conto corrente ordinario movimentato in forza di quanto previsto al precedente art. 51.

               

              SEZIONE IX - CATASTO E RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

              ART. 53 – CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA

              1. Le proprietà obbligate alla contribuzione sono iscritte nel catasto consorziale con tutti gli elementi necessari per la formazione degli aventi diritto al voto e per l'applicazione dei criteri di riparto della contribuenza, distintamente per Comune.
              2. Il piano di classifica per il riparto della contribuenza, redatto dal Consorzio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, definisce la tipologia di beneficio tratto dagli immobili anche ai fini di quanto prescritto al precedente art. 49, commi 1 e 4, è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto ai controlli preventivi previsti dalla normativa regionale di riferimento.

              CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

              ART. 54 – NORME  TRANSITORIE E FINALI

                • Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna.
                • Fino all’esecutività del piano di classifica di cui all’art. 52, restano in vigore i piani di classifica vigenti.
                • L’art. 48 si applica a far tempo dall’esercizio 2012.
                • Il termine stabilito all’art. 11, comma 7, è ridotto, in sede di prima applicazione, a 15 giorni.
                • Gli adempimenti che il presente Statuto pone a carico del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo sono assolti, fino all’insediamento dei nuovi Organi istituzionali, dal Consiglio di amministrazione provvisorio nominato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna con deliberazione n. 4746 del 22 luglio 2009.
      email: segreteria@bonificarenana.it  ∴  Tel. +39-051-295111  ∴  Fax +39-051-295270  ∴  Posta certificata: bonificarenana@pec.it