• Statuto
  •    Natura giuridica
  • Art. 1 - Il Consorzio della Bonifica Renana costituito, a seguito del riordino territoriale dei comprensori di bonifica effettuato a norma della Legge regionale 2 Agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazionì, con deliberazione del Consiglio regionale n. 1665 in data 12 Novembre 1987, esercita le proprie funzioni nel comprensorio H il cui perimetro è definito nel successivo art. 4, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 620 in data 19 Ottobre 1987.
  • Il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale 2Agosto 1984, n. 42, dell’art. 59 del R.D. 13Febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 862 C.C. ha sede in Bologna ed è retto dal presente Statuto.
  • Funzioni e compiti
  • Art. 2 - Ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche e al loro uso plurimo, il Consorzio di bonifica espleta le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione di bonifica e/o dall' Autorità, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
  • In particolare provvede:
  • a) all’elaborazione, nell’ambito delle sue competenze, di proposte concernenti la predisposizione del piano di unità idrografica;
  • b) alla formulazione della proposta del programma poliennale di bonifica e d’irrigazione;
  • c) alla progettazione ed all’esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale e statale nonché di ogni altra opera pubblica d’interesse del comprensorio affidata in concessione;
  • d)all’esecuzione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e d’irrigazione secondo quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 2 Agosto 1984, n. 42;
  • e)alla realizzazione e gestione di opere e d’infrastrutture di uso pubblico o privato interaziendale;
  • f)alla progettazione ed all’esecuzione, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatoria;
  • g)all’esecuzione, su richiesta e per conto dei consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera f) nonché alla manutenzione delle medesime, sempre che, in quest’ultimo caso, l’intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
  • h)alla progettazione ed all’esecuzione degli interventi sulle opere pubbliche di bonifica che si rendano necessarie a seguito di eventi calamitosi;
  • i)ad assumere i compiti e le funzioni di cui alla Legge 25 Luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • l)all’esercizio, alla manutenzione ed alla vigilanza delle opere e degl’impianti di bonifica e d’irrigazione, nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;
  • m)alla vigilanza sull’adempimento delle direttive del programma poliennale di bonifica e d’irrigazione;
  • n)alla derivazione ed alla regolazione delle utenze di acqua per usi plurimi, con speciale riguardo a quelli agricoli;
  • o) ad esercitare, nell’ambito delle proprie competenze, le funzioni di polizia amministrativa in materia di acqua e di opere di bonifica;
  • p) ad assumere le funzioni di Consorzio idraulico, di difesa. di scolo e d’irrigazione. nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della legislazione sulle acque e sugli impianti elettrici.
  • Il Consorzio inoltre:
  • q) assume, ai sensi della legge 12 Febbraio 1942. n. 183 e della legge 27 Ottobre 1966, n. 910 l’esecuzione e la manutenzione delle opere d’interesse comune a più fondi nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e ad assicurare la funzionalità delle opere irrigue;
  • r) assiste i consorziati proprietari o affittuari d’immobili agricoli, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie. anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze nonché nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione;
  • s) assume l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario su richiesta di proprietari interessati che non intendano costituirsi in apposito consorzio e che rappresentino almeno il 50% della superficie interessata all’opera;
  • t) provvede alla vigilanza delle aziende speciali consorziali per l’esercizio delle attività imprenditoriali agricolo-zootecniche e alla gestione di attività agricole su terreni di proprietà, in usufrutto o in uso al Consorzio;
  • u) assume funzioni di Consorzio di contribuenza anche nei confronti di non consorziati che usufruiscono del beneficio delle opere di bonifica e d’irrigazione.
  • Il Consorzio altresì:
  • v) attua iniziative per la difesa dell’ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche;
  • w) realizza iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio nel rispetto dei diversi ecosistemi;
  • x) promuove il riordino delle utenze e delle utilizzazioni idriche con particolare riguardo a quelle irrigue e la ricomposizione delle proprietà frammentate;
  • y) formula ed attua programmi di attività sperimentali nel settore agricolo e attività di divulgazione all’utenza. nell’ambito d’iniziative connesse con le proprie finalità istituzionali.
  • Art. 3 - Con riferimento all’esercizio delle funzioni di cui alla lettera m) del precedente art. 2. il Consorzio:
  • a) informa la Giunta regionale e gli Enti delegati di cui all’art. 23 della legge regionale 2 Agosto 1984. n. 42 dello stato d’attuazione del programma poliennale di bonifica e d’irrigazione;
  • b) provvede. su autorizzazione della Giunta regionale. qualora i proprietari omettano di eseguire le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali, a realizzarle in nome ed a spese degli interessati;
  • c) provvede all’ esecuzione delle opere ed interventi di competenza dei privati, necessari ad evitare pregiudizio o a migliorare le funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, in base ad autorizzazione della Giunta regionale ed in nome e a spese dei proprietari inadempienti che siano stati inutilmente diffidati ad ottemperare.
  • Il Comprensorio 
  • Art. 4 - Il comprensorio del Consorzio, che ha carattere interregionale, è suddiviso in distretti ed ha i seguenti confini:
  • Ad Ovest - partendo da Sud in direzione Nord: dal Sasso di Castro (q. 1276) segue lo spartiacque tra il bacino idrografico montano del fiume Reno e il sottobacino montano del torrente Savena fino alla località La Croce, la strada dei Colli fino all’incrocio con via Cavaione in località Cà Albertazzi; segue via Cavaione fino all’incrocio con via Casaglia in località Cà Nova; prosegue questa via fino alla strada comunale di Monte Albano, che segue fino al confine amministrativo tra i Comuni di Casalecchio di Reno e Bologna, col quale coincide fino ad incontrare il fosso S. Gaetano che segue fino alla chiusa di Casalecchio sul fiume Reno; infine prosegue lungo l’asse del fiume Reno fino al bosco della Panfilia;
  • A Nord - partendo da Ovest in direzione Est: dal bosco della Panfilia segue l’asta del fiume Reno fino alla confluenza del torrente Sillaro;
  • Ad Est - partendo da Nord in direzione Sud: dalla confluenza del torrente Sillaro col fiume Reno segue l’asta del torrente Sillaro fino alla confluenza del rio Correcchio, l’argine destro di tale rio fino all’autostrada Bologna - Ancona, la via Correcchio fino alla via Emilia e lo spartiacque fra il fiume Santerno e il rio Correcchio fino allo spartiacque fra i sottobacini montani del fiume Santerno e del torrente Sillaro; segue questo spartiacque fino a Monte Tre Poggioli (q. 966) ed infine lo spartiacque fra i sottobacini del torrente Idice e del fiume Santerno fino al Sasso di Castro (q. 1276) a chiusura d perimetro.
  • La descrizione risulta rappresentata nella corografia scala 1:100.000 allegata al Decreto del Presidente de Giunta regionale n. 620 del 19 Ottobre 1987.
  • I Distretti sono delimitati come segue:
  • I Distretto - Pianura
  • Comprende tutti i territori del comprensorio a nord della via Emilia, classificati ai sensi della legge Febbraio 1933 n. 215, così come storicamente aggregati con specifici provvedimenti esecutivi dal 1909 al l987.
    Ha una superficie complessiva di ettari 119.129 appartenenti a venticinque circoscrizioni comunali della Provincia di Bologna, una della Provincia di Ferrara e una della Provincia di Ravenna.
  • II Distretto - Montagna
  • Comprende tutti i territori del comprensorio a sud della via Emilia, classificati ai sensi della legge 13 Febbraio 1933 n. 215 e riclassificati, in gran parte, ai sensi delle leggi 25 Luglio 1952 n. 991 e 3 Dicembre 1971 n. 1102. Su detta superficie distrettuale operano inoltre le disposizioni di cui al R.D.L. 30 Dicembre 1923 n. 3267 e dell’art. 15 della legge 27 Dicembre 1977 n. 984.
  • Ha una superficie complessiva di ettari 68.474 appartenenti a diciannove circoscrizioni comunali della Provincia di Bologna e ad una della Provincia di Firenze.

  • Art. 5- Il territorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 187.603 che ricadono nelle seguenti Province:

    a)

    Bologna  Ha. 180.233
    b) Ferrara   Ha.  3.743
    c) Firenze   Ha. 3.591
    d) Ravenna Ha. 36
    Totale   

    Ha.

    187.603

    I Distretto

    COMUNE Ha.
    a) Provincia di Bologna

    Argelato

    3.5 13

    Baricella

    4.221

    Bentivoglio

    5.115

    Bologna

    6.016

    Budrio

    12.013

    Calderara di Reno

    58

    Castello d’Argile

    2.813

    Castel Guelfo

    2.855

    Castelmaggiore

    3.089

    Castel S. Pietro Terme

    5.368

    Castenaso

    3.573

    Dozza

    1.100

    Galliera

    3.716

    Granarolo

    3.441

    Imola

    5.192

    Malalbergo

    5.383

    Medicina

    15.833

    Minerbio

    4.304

    Molinella

    12.026

    Ozzano Emilia

    2.701

    Pieve di Cento

    1.585

    Sala Bolognese

    377

    S. Giorgio di Piano

    3.048

    S. Lazzaro di Savena

    1 .429

    S. Pietro in Casale

    6.581

    Sommano

    115.350

    b) Provincia di Ferrara

    Comune di Argenta

    3.743
    c) Provincia di Ravenna
    Comune di Massalombarda 36
    Totale I Distretto: 119.129

    II Distretto

    COMUNE Ha.
    a) Provincia di Bologna  
    Comune di Bologna 4.738
    Casalecchio di Reno 154
    Casalfiumanese 5.426
    Castel del Rio 921
    Castel S. Pietro Terme 9.480
    Dozza 1.324
    Fontanelice 222
    Imola 1.038
    Loiano 5.239
    Monghidoro 4.820
    Monterenzio 10.536
    Monzuno 1.634
    Ozzano Emilia 3.793
    Pianoro 10.320
    Sasso Marconi 440
    S. Benedetto V. S. 1.757
    S. Lazzaro di S. 3.041

    Sommano

    64.883

       
    b) Provincia di Firenze  
    Firenzuola

    3.591

       
    Totale II Distretto: 68.474
  •  Assemblea 

  • Art. 6 - Sono organi del Consorzio:
  • a) l’Assemblea
    b) il Consiglio
    c) la Deputazione Amministrativa
    d) il Presidente
    e) le Commissioni di Distretto
    f) il Collegio dei Revisori dei Conti

  • Art. 7 - L’Assemblea viene convocata nelle forme stabilite dal successivo art. 13 ed elegge i componenti del Consiglio, entro i limiti stabiliti dall’art. 15 della L.R. 2 Agosto 1984 n. 42.
    Fanno parte dell’Assemblea elettorale con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.
    Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell’art. 20 della legge 11 Febbraio 197 1 n. 11, hanno diritto all’iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
    Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.
  • Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente designato dall’organo competente.
    In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggiora delle quote computandosi anche la quota del delega.In mancanza di delega, si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante agli atti del Consorzio.
    In caso d’impresa familiare coltivatrice, il diritto voto può essere esercitato da un familiare a ciò delegato dall’intestatario del diritto dominicale.
    La delega di cui ai precedenti commi dev’essere conferita con atto scritto autenticato da un notaio o segretario comunale del Comune di residenza del delegante, ovvero da funzionari del Consorzio all’uopo delegati dal Presidente.
  • Nel caso in cui l’impresa familiare coltivatrice quale parte affittuaria si sia assunta in base a contratto d’affitto l’onere del pagamento dei contributi consortili, ciascun familiare può partecipare all’Assemblea per conto dell’impresa familiare coltivatrice, esprimendo il voto che compete a quest'ultima. Il nominativo del familiare da includere nell’elenco degli aventi diritto al voto, dev’essere preventivamente comunicato al Consorzio con atto scritto del primo intestatario.
    Ai fini delle disposizioni di cui ai precedenti commi s’intendono come familiari i soggetti di cui al terzo comma dell’art. 230 bis C.C.
    Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell’Assemblea elettorale.

  • Art. 8 - L’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio del diritto stesso.

  • Art. 9 - Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell’Assemblea da altro consorziato iscritto nell’elenco stesso, purché appartenente allo stesso Distretto, mediante delega rilasciata con atto scritto autenticato da un notaio, dal segretario del Comune di residenza del delegante o da funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.
  • A ciascun soggetto non possono essere conferite più di due deleghe.
  • Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui alle lettere b), c), d), e) dell’art. 6 nonché ai dipendenti del Consorzio.

  • Art. 10 - I componenti dell’Assemblea sono ripartiti. per ciascun Distretto, in quattro sezioni elettorali, nell’ambito delle quali esercitano il loro diritto al voto secondo le modalità previste dal successivo art. 16.
  • Appartengono alla Ia sezione i consorziati che pagano contributi esclusivamente per immobili iscritti nel catasto consortile urbano.
  • Appartengono alla IIa sezione i consorziati iscritti a ruolo per i beni censiti al catasto consortile rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuenza agricola del Distretto ed in ogni caso con superficie aziendale inferiore a 2 ettari per i territori di pianura e a 4 ettari per i territori collinari e montani delimitati ai sensi del precedente art. 4.
  • Appartengono alla IIIa sezione i consorziati con contribuenza e superficie aziendale superiore ai limiti massimi fissati per la IIa sezione fino ai limiti di contribuenza e di superficie aziendale fissati come limite minimo della IVa sezione.
  • Appartengono alla IVa sezione i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto consortile per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuenza agricola distrettuale ed in ogni caso con superficie aziendale superiore ad 80 ettari
  • Ciascun consorziato ha diritto ad un solo voto nell’Assemblea delle sezioni elettorali individuate ai sensi del precedente comma. Qualora sia titolare di beni immobili iscritti al catasto rustico e a quello urbano, esercita il diritto di voto nella sezione relativa ai beni rustici. Qualora sia contribuente, nell’ambito dello stesso Distretto, per più unità immobiliari agricole, eserciterà il diritto di voto, per la somma totale dei contributi e delle superfici, nella sezione elettorale relativa a dette somme. Nel caso di proprietà ricadenti in più Distretti, il diritto di voto si esercita nel Distretto ove risulta iscritto il contributo maggiore.
  • Il numero dei componenti il Consiglio spettante al Distretto eleggibili all’interno di ciascuna sezione, e determinato come segue:
  • la Ia sezione elegge un numero di Consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo fra gli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza distrettuale; in ogni caso tale percentuale non potrà essere superiore al 10% dei membri elettivi assegnati al Distretto;

  • la IIa, la IIIa e la IVa sezione eleggono un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo dei consorziati appartenenti a quella sezione ed il totale della contribuenza agricola distrettuale
  • I ruoli di contribuenza da considerare sono quelli dell’esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell’Assemblea.
  •  

  • Art. 11 - La formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione, deve avvenire ogni qualvolta venga convocata l’Assemblea.
  • L’elenco, suddiviso per Distretti, dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
  • le generalità;
  • l’ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell’esercizio finanziario di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente;
  • la sezione elettorale di appartenenza;
  • l’indicazione del seggio presso il quale dev’essere esercitato il diritto di voto.
  • La deliberazione della Deputazione di approvazione dell’elenco suddiviso per Distretti dovrà essere pubblicata, oltre che all’Albo Consortile, anche all’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
  • Durante lo stesso periodo l’elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e gli stralci relativi ai singoli Distretti negli uffici dei Comuni compresi nel Distretto.
  • Dell’avvenuto deposito dell’elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 7 e 8 del presente Statuto.

  • Art. 12 - I reclami contro le risultanze dell’elenco di cui all’articolo precedente debbono essere diretti alla Deputazione ed inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.
  • La Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell’elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata con a.r.
  • Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all’art. 7, la Deputazione introduce nell’elenco degli aventi diritto al voto, le generalità dei votanti
  • - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - secondo le rispettive sezioni elettorali di appartenenza e dispone gli stralci dell’elenco per i previsti seggi elettorali distinguendo la 12 sezione dalle altre. In ogni caso la Deputazione approva definitivamente l’elenco e determina il numero di Consiglieri eleggibili per ogni sezione di ogni Distretto.

  • Art. 13 - La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell’Albo consorziale. nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
  • In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora d’inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi.
  • Sarà altresì riportato il testo degli artt. 9 e 10 del presente Statuto nonché l’estratto dell’art. 7 richiamato dall’art. 9.
    Nel manifesto dovrà essere data notizia dell’avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di cui all’art. 23 lettera q).
    Inoltre, nelle tre settimane precedenti la data di riunione dell’Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di due giorni l’uno dall’altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.
    L’Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di Novembre, sempre che sia trascorso un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione riguardo alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, regolata dal penultimo comma dell’art. 12.

  • Art. 14 - La Deputazione determina, per ogni Distretto, il numero e l’ubicazione dei seggi da istituire, ai fini dello svolgimento delle elezioni.
  • Ogni seggio è composto da un Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario, nominati dalla Deputazione.
  • Le indennità da corrispondersi ai componenti di seggio sono stabilite dalla Deputazione stessa.
  • In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

  • Art. 15 - Il Consorzio dovrà predisporre, per ogni Distretto, schede differenziate per ciascuna sezione elettorale.
  • Le schede di votazione, debitamente timbrate dall’ Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell’inizio delle votazioni, è tenuto a controllarne, insieme agli Scrutatori, il numero complessivo, nonché il numero relativo a ciascuna sezione elettorale, facendone menzione nel verbale di cui all’art. 17.
    Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono nell’ambito del Distretto ove il voto stesso viene esercitato.
    Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore, per ogni sezione elettorale, al numero di Consiglieri eleggibili dalla sezione stessa e non inferiore ad 1/3 arrotondato all’unità superiore.
  • Di tutti i candidati, che devono essere titolari dell’elettorato attivo, dev'essere indicato il cognome, il nome, il luogo e data di nascita. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea, ad un funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consorzio che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione.
    Qualora, scaduto il termine di presentazione di cui al comma precedente, risultino consegnate una o più liste complessivamente contenenti un numero di candidati inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tali liste dovranno essere integrate, dagli stessi proponenti, entro le ore 18 del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell' ‘Assemblea.
  • Le liste dovranno essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte in ogni Distretto da almeno il 3% degli aventi diritto al voto nella sezione elettorale d’appartenenza cui la lista si riferisce con un massimo di 100 presentatori.
    I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.
  • Le determinazioni della Deputazione debitamente motivate in ordine all’accettazione delle liste nonché all’eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.
    Le liste accettate sono dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l’ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
    In testa a ciascuna lista viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l’espressione del voto di preferenza.
  • L’elettore esprime il proprio voto di lista apponendo un segno sulla casella stampata in testa alla lista prescelta e, nell’ambito della stessa lista, può indicare il proprio voto di preferenza apponendo un secondo segno sulle caselle relative ai candidati prescelti fino ad un massimo del 30% dei candidati eleggibili nell’ambito di ciascuna sezione elettorale con arrotondamento all’unità superiore.

  • Art. 16 - Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
  • Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto.
    Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare.
  • In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco sezionale dei votanti derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato esibita e consegnata dall’interessato.
    Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull’elenco sezionale degli aventi diritto al voto, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene.
    Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la restituisce chiusa al Presidente del seggio il quale, previo opportuno riscontro, l’introduce immediatamente nell’apposita urna.
    Sono nulle le schede che oltre all’espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l’elettore.
  • Il Presidente e gli Scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all’articolo successivo.
    Per quanto non previsto dal presente articolo valgono in quanto applicabili, le norme per l’elezione dei Consigli Comunali nei Comuni nei quali si applica il sistema proporzionale.

  • Art. 17 - Subito dopo la chiusura delle votazioni, i Presidente e gli Scrutatori procedono allo scrutinio previo riscontro del numero di coloro che hanno esercitato i diritto di voto.
  • Di tali operazioni dev’essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all’Amministrazione de Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

  • Art. 18 - Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
  • In ogni Distretto risultano eletti, in base al numero di Consiglieri assegnato in via proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista, i candidati di lista che, nell’ambito delle singole sezioni elettorali, abbiano ottenuto il più alto numero di preferenze.
  • In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo d’importo più elevato

  • Art. 19 - Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla Deputazione da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.
  • La Deputazione, non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
  • Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell’Albo consortile.

  • Art. 20 - Il Consiglio è formato da 48 componenti di cui 38 eletti dall’Assemblea dei consorziati, a termini della precedente sezione e 10 nominati ai sensi del III comma dell’art. 15 della L.R. n. 42 del 2.8. 1984.
  • Il Consiglio esercita le sue funzioni anche in carenza dei componenti di nomina di cui al precedente comma.
  • L’eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo art. 39.

  • Art. 21 - La rappresentanza dei Distretti di cui all’art. 5 del presente Statuto in seno al Consiglio è stabilita nel modo seguente:
  • n. 30 Consiglieri per il I Distretto di Pianura di cui 24 elettivi e 6 nominati dalla Provincia di Bologna
  • n. 18 Consiglieri per il II Distretto di Montagna di cui 14 elettivi e 4 nominati dalle Comunità Montane ricadenti nel comprensorio.

  • Art. 22 - Non possono essere eletti o designati quali Consiglieri:
  • coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
  • i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  • i falliti per il quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  •  coloro che siano interdetti da pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
  • coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  • amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di controllo sugli atti o vigilanza e tutela sull’amministrazione del Consorzio;
  • i dipendenti del Consorzio;
  • coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
  • coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
  • coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
  • coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.
  • Non possono essere contemporaneamente in carica in qualità di Consiglieri gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. La ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

  • Art. 23 - Spetta al Consiglio:
  • eleggere nel suo seno, con votazione separata, il Presidente, due Vice Presidenti (uno per il Distretto di Pianura e l’altro per il Distretto di Montagna) e gli altri componenti la Deputazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26;
  • nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ad esclusione del Presidente, in quanto nominato ai sensi dell’art. 15 della L.R. 2Agosto 1984 n. 42, fissare gli emolumenti del Collegio e regolare, in carenza di designazione. la sostituzione del Presidente;
  • deliberare sulla convocazione dell’Assemblea ed emanare tutte le disposizioni relative all’organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente Statuto;
  • esprimere i pareri previsti dagli artt. 12 - ultimo comma - e 23 - I comma, terzo alinea - della L.R. 2 Agosto 1984 n. 42;
  • deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  • deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sull’ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
  • formulare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d’irrigazione ai sensi degli art. 14 - I comma, secondo alinea - e 23 - I comma, primo alinea - della L.R. 2 Agosto 1984 n. 42;
  • deliberare sugli orientamenti programmatici di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
  • deliberare sui criteri relativi all’esecuzione ed alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
  • deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati e sui piani annuali di riparto delle spese consortili;
  • deliberare sul minimo di contribuenza previsto dall’ art. 58 ultimo comma;
  • approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso d’esercizio;
  • approvare il conto consuntivo e la relativa relazione;
  • deliberare l’assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 27 lettera k);
  • deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni che, comunque, si presenti d’interesse per il Consorzio e per l’attività di bonifica;
  • deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
  • redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta, da pubblicarsi all’Albo consortile ed all’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea;
  • decidere sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;
  • pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione;
  • approvare i bilanci preventivo e consuntivo dell’Azienda Speciale Consorziale.

  • Art. 24 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, ordinariamente non meno di 3 volte all’anno.
  • Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Consiglieri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 34 penultimo comma.
  • Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla Deputazione.
  • La convocazione dev’essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma dell’art. 16 della L.R. 2Agosto 1984 n. 42, partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
  • In caso d’urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione.
  • Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.
  • Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti, dovrà essere differita alla seduta successiva.
  • Per la seduta d’insediamento, il Consiglio è convocato dal Presidente uscente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

  • Art. 25 - Le adunanze del Consiglio sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  • In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
  • Deputazione Amministrativa 

  • Art. 26 - La Deputazione Amministrativa è così composta:
  • dal Presidente
  • da 10 componenti di cui 7 in rappresentanza del I Distretto di Pianura e 3 in rappresentanza del II Distretto di Montagna, eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, assicurando la rappresentanza nell’ambito dei componenti medesimi dei consorziati eletti nella la Sezione elettorale nonché dei nominati dagli Enti delegati.
  • Fra i membri della Deputazione vengono scelti due Vice Presidenti nominati a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, l’uno dai Consiglieri del I Distretto e l’altro dai Consiglieri del II Distretto.

  • Art. 27 - Spetta alla Deputazione:
  • deliberare sulla convocazione del Consiglio, stabilendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno;
  • approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
  • provvedere agli adempimenti previsti al precedente art. 14 per la costituzione dei seggi elettorali;
  • deliberare sui reclami in materia elettorale, accertare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e proclamare i nominativi degli eletti;
  • deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrali;
  • predispone i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico-disciplinare dei dipendenti da sottoporre all’ approvazione del Consiglio;
  • provvedere, nei limiti del regolamento, all’assunzione del personale, alle promozioni ed ai licenziamenti;
  • predispone il bilancio preventivo, il conto consunti- vo in conformità con le disposizioni dettate dal presente Statuto, predispone altresì le relative relazioni che dovranno illustrare l’attività consortile da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
  • deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
  • deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del piano di riparto delle spese consortili, nonché del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
  • deliberare sui finanziamenti provvisori e sull’assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
  • deliberare su progetti esecutivi, perizie di variante relative domande di concessione; stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, cottimi, lavori economia, forniture, affittanze di relitti di terreni delle ripe di argini ed altre pertinenze dei canali, dei diritti di pesca e di caccia nonché deliberare in merito all’aggiudicazione definitiva degli appalti che siano stati aggiudicati solo in via provvisoria;
  • stabilire i sistemi per l’esecuzione dei lavori e per le forniture;
  • deliberare sulla materia contrattuale in genere nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e sul locazioni e conduzioni nonché concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
  • deliberare, o esprimere parere, sulle licenze e concessioni temporanee a consorziati, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, ai non consorziati;
  • provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all' acquisto, alla costituzione, all’alienazione di diritti reali immobiliari;
  • sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
  • sovrintendere alla regolare conservazione ed aggiornamento del catasto consorziale;
  • decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
  • propone al Consiglio le modifiche dello Statuto;
  • adottare i provvedimenti relativi all’Azienda Speciale Consorziale;
  • deliberare di autorizzare il Presidente ad ordinare l’impegno ed il pagamento, nei limiti d’importi prefissati, delle spese inerenti la gestione generale e l’attività esecutiva del Consorzio;
  • provvedere agli atti che non siano attribuiti alla competenza di altri Organi consorziali quando non ritenga di sottoporli al Consiglio, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima adunanza.
  • Art. 28 - In caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
  • Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

  • Art. 29 – La Deputazione viene convocata non meno di 10 volte all’anno ad iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
  • Le riunioni della Deputazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
  • La convocazione dev'essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti della Deputazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine de giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.
  • In caso d’ urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di 2 giorni prima della data della riunione.
  • Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell’adunanza.
  • Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti della Deputazione, almeno un giorno prima dell’adunanza.

  • Art. 30 - Le adunanze della Deputazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, oltre al Presidente o al Vice Presidente che lo sostituisce
  • Presidente e Vice Presidente 
  • Art. 31 - Il Presidente, che ha la legale rappresentanza del Consorzio:
  • presiede il Consiglio, la Deputazione Amministrativa e stabilisce l’ordine del giorno dell’adunanza della Deputazione Amministrativa;
  • firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare. limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
  • firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
  • sovrintende all’amministrazione consortile ed assicura l’osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello Statuto;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
  • sovrintende alle funzioni di direzione del personale;
  • promuove le azioni possessorie. i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza. sottoponendoli alla ratifica della Deputazione
  • ordina i pagamenti e le riscossioni;
  • presiede le gare e le licitazioni relative agli appalti e alle forniture;
  • denuncia al competente organo dell’Amministrazione regionale le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
  • delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza della Deputazione stessa escluse quelle indicate all’art. 27 lettera v). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione nella sua prima riunione.

  • Art. 32 - I Vice Presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente in caso di assenza od impedimenti secondo un principio di alternanza.

  • Art. 33 - All’interno del Consorzio, sono istituite Commissioni di Distretto aventi funzioni consultive. Ogni Commissione comprende tutti i Consiglieri eletti dai singoli Distretti e può essere convocata per esprimere pareri su argomenti di esclusiva pertinenza e d’interesse del Distretto d’appartenenza. La convocazione di ciascuna Commissione potrà essere promossa dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente del Distretto o richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

  •   Collegio dei Revisori dei Conti

  • Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
  • Il Presidente del Collegio, scelto fra esperti di contabilità pubblica, è nominato dalla Provincia di Bologna.
  • Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio, anche fra persone estranee al Consorzio.
  • Sono cause d’ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti, quelle indicate nel precedente art. 22 del presente Statuto ad esclusione della lettera f) di esso nonché, nel caso di componenti eventualmente iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti, la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio ed i dipendenti del Consorzio. nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
  • Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  • a) vigila sulla gestione del Consorzio;
  • b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
  • c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti viene invitato ad assistere alle adunanze del Consiglio.
  • I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento. procedere anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
  • Il Revisore che, senza giustificato motivo. manchi a due riunioni consecutive del Collegio. decade dalla carica.
  • In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede, con le modalità di cui al presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono allo scadere del mandato del Collegio.
  • I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi, escluso il Presidente, che cessano dalla carica nelle more dell’emanazione del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al precedente comma.
  • Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale, che dev’essere trascritto in apposito registro. con la sottoscrizione di tutti i presenti alla riunione.
  • Il Collegio delibera a maggioranza. Il dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
  • Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere alla Deputazione l’immediata convocazione del Consiglio.
  • Ai Revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo, da determinarsi dal Consiglio all’atto della loro elezione
  • Disposizioni comuni 

  • Art. 35- L’elezione si perfeziona con l’accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato dell’elezione.
  • Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a.r. entro Otto giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.
  • In difetto di accettazione entro i limiti indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra chi ha ottenuto nella stessa lista, un numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tali ipotesi si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l’accettazione.
  • Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile. valgono le norme del successivo art. 39.
  • In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio procederà a nuova elezione

  • Art. 36 - In caso di parità di voti nella elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti la Deputazione e dei Revisori dei Conti va ripetuta la votazione.
  • Qualora anche con la nuova votazione si verifichi parità di voti s’intende eletto il più anziano di età

  • Art. 37 - I componenti degli Organi del Consorzio durano in carica cinque anni, sono rieleggibili o riconfermabili salvo il Presidente che può essere rieletto, in via consecutiva, non più di una sola volta

  • Art. 38 - I componenti del Consiglio entrano in carica all’atto di scadenza dell’Amministrazione uscente.
  • Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri componenti la Deputazione entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 35.
  • La scadenza di tutte le cariche si verifica, in ogni caso, il 31 Dicembre del quinto anno, anche se l’entrata in carica è avvenuta in epoca successiva al 1o Gennaio.
  • Qualora i nuovi amministratori non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all’art. 35, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione ordinaria del Consorzio

  • Art. 39 - Quando il Presidente, i Vice Presidenti o i membri della Deputazione cessano dalla carica per qualsiasi motivo dev’essere convocato, entro un mese, il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione.
  • Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione, secondo l’ordine dei non eletti, dalla stessa lista del Distretto e della sezione dei Consiglieri da sostituire.
  • Nel caso in cui comunque il numero dei componenti elettivi il Consiglio risulti ridotto a meno della metà più uno del suo totale, la convocazione dell’Assemblea deve essere fissata entro tre mesi per il rinnovo del Consiglio stesso.
  • La disposizione del comma precedente si applica altresì quando uno dei Distretti sia rimasto senza rappresentanti.
  • Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo Consiglieri nominati ai sensi del III comma dell’art. 15 della L.R. 2 Agosto 1984. la Deputazione deve darne tempestiva comunicazione agli Enti competenti per la sostituzione.
  • I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti

  • Art. 40 - Ai componenti degli Organi consorziali spettano gli emolumenti e i rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio nella misura, nelle forme e con le modalità da stabilirsi con apposita deliberazione consiliare

  • Art. 41 - Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.
  • Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l’accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari

  • Art. 42 - La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa d’ineleggibilità.
  • Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo previsto dall’art. 46 del presente Statuto.
  • La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dei motivi all’interessato.
  • La cessazione dalla qualità di rappresentante, di cui all’art. 7, produce la perdita della carica di Consigliere.
  • La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali

  • Art. 43 - Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, la data dell’invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
  • I verbali firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori, sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza

  • Art. 44 - Il Direttore Generale del Consorzio ed i Dirigenti dei servizi partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio, della Deputazione e delle Commissioni consorziali.
  • Possono essere chiamati ad intervenire alle sedute altri dipendenti del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati problemi.
  • Funge da Segretario delle riunioni il Direttore Amministrativo. In caso di sua assenza è sostituito da altro Dirigente o dal più giovane dei Consiglieri avente voto deliberativo.
  • La trattazione di singoli argomenti, attinenti i componenti degli Organi o le persone di altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è normalmente effettuata, oltrechè in assenza degli interessati, alla presenza dei soli componenti con diritto di voto deliberativo

  • Art. 45 - Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
  • Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
  • Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.
  • Gli astenuti, ai sensi del successivo art. 46. primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti

  • Art. 46 - I componenti il Consiglio e la Deputazione che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbiano, per conto proprio o per conto terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono astenersi dal partecipare alla deliberazione.
  • La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali; restano ferme la responsabilità per danni e la possibilità di annullamento d’ufficio della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza prescritta

  • Art. 47- Le deliberazioni degli Organi consorziali, per la parte dispositiva e di motivazione, debbono essere pubblicate nell’Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro emanazione salvo quelle per le quali sia prevista specifica procedura di pubblicazione ed approvazione.
  • Le deliberazioni di cui sia motivata l’urgenza sono pubblicate per il solo giorno immediatamente successivo a quello della loro adozione.
  • Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi abbia interesse a prenderne visione

  • Art. 48 - Contro le deliberazioni, gli interessati possono avanzare ricorso in opposizione all’Organo che le ha emanate, entro dieci giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.
  • Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell’Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l’esecutività della deliberazione.
  • Contro le decisioni assunte dagli Organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Provincia che deciderà con provvedimento definitivo.
  • Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

  • Art. 49 - Gli atti deliberativi del Consorzio sono pubblici e ha diritto a prendere visione di essi chiunque ne abbia interesse.
  • I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, se la richiedono, copia dei provvedimenti. Se il Consorzio non risponde entro 30 giorni dalla diffida a provvedere intimatagli dall’interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell’istanza.
  • Ordinamento degli uffici 

  • Art. 50 - L’ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonchè tutto quanto riguarda il funzionamento dell’amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati da apposito Regolamento interno.
  •  Amministrazione 


  • Art. 51 - L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.
  • Il bilancio di previsione è approvato non oltre il mese di Novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
  • Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario

  • Art. 52 - Fermo restando l’unicità del bilancio, a ciascuno dei Distretti indicati nell’art. 4 corrisponde una gestione separata. Conseguentemente il bilancio del Consorzio è composto da due parti, in ognuna delle quali trovano collocazione tutte le spese concernenti l’attività interessante la rispettiva gestione distrettuale nonché le entrate derivanti da tale attività e dai beni di pertinenza della gestione medesima.
  • Le spese e le entrate in suscettibili di esclusivo riferimento alle singole gestioni. in quanto relative ad attività d’interesse comune ovvero praticamente non divisibili tra le gestioni stesse all’atto della loro formazione, vengono ripartite annualmente tra le gestioni distrettuali:
  • a) in quanto al 35% di tali spese generali, proporzionalmente all’importo totale dei redditi risultanti in catasto (reddito dominicale per i terreni e reddito catastale per i fabbricati) riguardo agli immobili giacenti nei singoli Distretti e soggetti all’imposizione contributiva;
  • b) in quanto al 65%, proporzionalmente all’importo risultante dalla media delle spese di cui al primo comma del presente articolo, complessivamente erogate dalle singole gestioni distrettuali (escluse dal computo le spese generali), nell’ultimo quinquennio, ivi compreso l’anno di competenza.
  • Gli importi delle spese generali concernenti attività speciali, non corrispondenti alle funzioni pubblicistiche del Consorzio, da determinarsi sulla sola base del rapporto tra il totale delle spese relative a tali attività e tutto il complesso delle spese delle gestioni distrettuali vengono prededotti dal complesso delle spese generali ed accollati alle gestioni cui le attività stesse si riferiscono.
  • Ai fini della ripartizione delle spese generali, gl’importi delle spese relative a talune attività di carattere particolare, rientranti o meno nelle funzioni pubblicistiche del Consorzio, vengono forfetizzati, qualora dalla natura delle attività stesse risultino escluse sensibili differenze, da un anno all’altro, ditali spese ovvero dell’utilizzazione delle attività comuni del Consorzio.
  • Mediante Regolamento si provvede:
  • a) alla redazione dell’elenco delle categorie di attività le cui spese ed entrate presentino carattere generale ai sensi e per gli effetti dell’applicazione del presente articolo;
  • b) all’identificazione delle attività non corrispondenti a funzioni pubblicistiche ai fini della prededuzione prevista dal precedente comma terzo;
  • c) alle determinazioni previste dal comma quarto del presente articolo.
  • Catasto  


  • Art. 53 - Le proprietà agricole ed extragricole soggette a contribuzione vengono iscritte nel catasto consorziale con tutti gli elementi necessari per l’applicazione dei criteri di riparto della contribuenza nonchè per la formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, distintamente per Comune
  • Esattoria e Tesoreria 

  • Art. 54 - Per i servizi di Esattoria e di Tesoreria affidati a terzi il Consorzio provvede a stipulare apposite convenzioni.
  • La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata a mezzo di Esattore Speciale del Consorzio o dagli Esattori delle Imposte Dirette a seconda delle determinazioni della Deputazione.
  • L’Esattore Speciale e gli Esattori delle Imposte vengono retribuiti ad aggio che, per questi ultimi, non potrà superare quello stabilito per la riscossione delle Imposte Dirette. Gli Esattori della contribuenza dovranno rispondere del non riscosso e dovranno versare adeguata cauzione

  • Art. 55 - I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all’Esattore nei modi e nei termini stabiliti per le Imposte Dirette.
  • Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Deputazione per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione entro 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale o, in mancanza della notificazione, dell’avviso di mora.
  • Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione ha facoltà di dispone, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione

  • Art. 56 - Il Tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei tributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all’incasso delle altre entrate consorziali.
  • Entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

    I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente o dai Vice Presidenti e controfirmati dal Direttore e dal Ragioniere Capo.

    Nessun pagamento può essere eseguito senza il regolare mandato.


    Art. 57 - Alla fine dell’esercizio il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e deve firmare, se riscontrato conforme alle sue scritture, il conto consuntivo compilato dal Consorzio.
  • Riparto delle contribuenze 

  • Art. 58 - I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio consortile, contribuiscono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento del Consorzio in conformità alla legislazione vigente.
  • Le spese di cui al primo comma sono ripartite, in ragione dei benefici effettivamente conseguiti o conseguibili a bonifica ultimata, sulla base del piano di classifica della contribuenza.
  • Durante l’esecuzione della bonifica il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato sulla base di un piano di classifica provvisorio in ragione dei benefici presumibilmente conseguibili.
  • Tanto i piani di classifica della contribuenza provvisori quanto quelli definitivi debbono contemplare, distintamente, i singoli Distretti e sono resi esecutivi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 42/84.
  • Il Consiglio può stabilire la misura di un importo minimo di contribuenza da porre a carico della singola ditta consorziata.
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