Richiesta di rimborso
Nel caso il consorziato effettui un errato pagamento (esclusivamente su avvisi bonari) e quindi l’importo versato risulti superiore a quanto dovuto, è possibile per il contribuente stesso richiedere al Consorzio il rimborso della maggiore somma versata, che avverrà tramite l'emissione di un assegno di traenza (non trasferibile).
La richiesta va presentata su un apposito modulo da inoltrare al Settore competente (Settore Tributi e Catasto), a cui sarà necessario allegare la documentazione probante l’avvenuto pagamento in eccedenza.
Nel caso si riscontri che il consorziato richiedente il rimborso presenti un’altra posizione contribuente a lui intestata e non pagata, non si procederà al rimborso ma si effettuerà d’ufficio la compensazione. La domanda di rimborso può essere presentata entro cinque anni dal pagamento.
Sull’importo del rimborso non si applica alcun arrotondamento. Sulla base della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 168 non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 euro.
Modulistica
Numero verde gratuito 800 530 464