Accesso civico "semplice" e "generalizzato"
L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016. Per le modalità di esercizio del diritto di accesso si rinvia al Regolamento consortile per l’accesso civico e documentale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2018CDA del 30/11/2018.
Esso si distingue in:
- accesso civico semplice consistente nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui il Consorzio ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013)
- accesso civico generalizzato (FOIA) consistente nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dal Consorzio, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013)
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Paolo Pini.
In caso di accoglimento, il Consorzio entro trenta giorni procede alla pubblicazione sul proprio sito web dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al Settore “Segreteria, contratti e affari generali”.
In caso di accoglimento, il Consorzio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’istante può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in caso di proposizione dinnanzi allo stesso della richiesta di riesame, possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo).
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze (di accesso e di riesame) devono essere predisposte mediante compilazione dei rispettivi moduli, direttamente scaricabili da questa pagina, e presentate alternativamente secondo le seguenti modalità:
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Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Consorzio della Bonifica Renana - Via S. Stefano n. 56 – 40125 Bologna” o personalmente, unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza ed altri documenti allegati richiesti;
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Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore ed altri documenti allegati richiesti, all’indirizzo mail: protocollo@bonificarenana.it o all’indirizzo PEC: bonificarenana@pec.it;
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Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica all’indirizzo mail: protocollo@bonificarenana.it o all’indirizzo PEC: bonificarenana@pec.it unitamente ai documenti allegati richiesti.
Verranno comunque prese in considerazione anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione del Consorzio, ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, ancorchè non sottoscritte con firme elettroniche, purchè sia prodotta contestualmente la copia della carta di identità dell’istante.
Modulistica accesso civico:
Modulistica accesso documentale:
- Modulo accesso documentale (art. 22 e ss. L. 241/1990)
Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato e del procedimento di accesso documentale è il Direttore dell'Area Amministrativa (deliberazione del Comitato Amministrativo n. 197/2018 CA del 20/11/2018).